Limiti oggettivi di operatività di una polizza R.C. di un’azienda e onere della prova.

Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1634/2020 pubblicata il 20.2.2020, poi confermata dalla Corte di Appello, ha deciso la causa promossa da una Società verso una Compagnia volta a chiedere riconoscimento di operatività della garanzia “check-all” rispetto all’infortunio sul lavoro occorso ad un proprio dipendente durante lo svolgimento di lavori edili a causa della rottura di un macchinario non di proprietà della assicurata.

Il Tribunale, in accoglimento delle difese spiegate nell’interesse della Compagnia, ha, da un lato, riconosciuto come l’attività svolta dall’infortunato avesse integrato un rischio nuovo e maggiore rispetto a quello assunto dall’assicurazione e, dall’altro, ha sancito l’inoperatività della garanzia assicurativa, poiché le attività edili compiute (opere murarie) non erano necessarie e funzionali “all’installazione e al posizionamento dei macchinari, attrezzature e similari” di proprietà della società assicurata.

Il Tribunale ha, inoltre, affermato, contrariamente a quanto asserito dall’attrice, che non vi è alcuna inversione dell’onere della prova. Solo l’attrice avrebbe, infatti, dovuto provare “tutti i fatti costitutivi a fondamento della propria domanda”.

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