Danno patrimoniale futuro: Tribunale di Milano ribadisce l’onere probatorio.

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Se i genitori di una giovane deceduta in un incidente stradale chiedono anche il risarcimento del danno per mancata contribuzione futura, per la loro vecchiaia, non solo il danno non si presume, ma va rigorosamente provato. Decide in tal senso il Tribunale di Milano, Sez. X civ., G.U. dott. Pertile, con sentenza n. 9196 del 22.11.2022. La sentenza esclude liquidazioni equitative se non vi è prova della “certa esistenza del danno”. Si afferma: “La prova di tale danno può dirsi raggiunta soltanto quando, alla stregua di una valutazione compiuta sulla scorta dei dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, non già isolatamente considerati, bensì messi in relazione alle circostanze del caso concreto, risulti che il defunto avrebbe destinato una parte del proprio reddito alle necessità del coniuge o avrebbe apportato al medesimo utilità economiche anche senza che ne avesse bisogno. Nello stesso senso si sono poi espresse anche Cass. Sez. 3, sentenza n. 29830 del 20/11/2018 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5099 del 25/02/2020, che hanno ancora evidenziato come la domanda di risarcimento del danno patrimoniale futuro possa dirsi fondata solo quando quel danno si prospetti come effettivamente probabile sulla scorta sia di parametri di regolarità causale sia in ragione di criteri oggettivi e ragionevoli rapportati alle circostanze del caso concreto”.
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