Limiti di garanzia tra danni a terzi e inadempienti

Importante sentenza della Corte d’appello di Milano, Sez. IV Civ., rel. est. Distefano, n. 2703 del 5.8.22, che conferma il limite di una polizza R.C., volta a coprire danni a terzi e non da inadempimento.

La sentenza ribadisce il pieno diritto della Compagnia di circoscrivere anticipatamente il rischio garantito, escludendo trattarsi di limitazione di responsabilità e di clausola vessatoria richiedente una approvazione specifica per iscritto ex art. 1341 c.c. si legge, infatti: “A sua volta Zurich ribadisce la non operatività della polizza, sia in quanto si tratterebbe di una polizza nuova, sia in quanto l’evento non sarebbe ricompreso nell’oggetto: la polizza, infatti, coprirebbe solo i danni contro terzi, ma non anche l’inadempimento contrattuale. 

 

Quest’ultimo rilievo è fondato

Nel contratto di assicurazione, “sono da considerare clausole limitative della responsabilità, per gli effetti dell’articolo 1341 del Cc quelle clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o che escludono il rischio garantito. Attengono diversamente all’oggetto del contratto quelle clausole che riguardano il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, specificano il rischio garantito” (Cass 15/05/3028, n. 11757).

Nella specie il rischio garantito prevede solo la garanzia della responsabilità civile derivante all’assicurato per danni involontariamente “cagionati a terzi (morte lesioni personali, danni alle cose)”.

La polizza non ricomprende i risarcimenti dovuti al committente per far fronte alle inesattezze nell’adempimento dell’attività svolta dal professionista e, quindi, per eliminare i vizi propri dell’opera progettata quali quelli richiesti nella specie.

Non sono in definitiva ricomprese le conseguenze che, a causa dell’inadempimento del professionista, si riverberano in sé sull’opus interessato dall’attività di progettazione, rimanendo invece il professionista coperto per i danni eventualmente provocati a terzi a causa di quegli stessi inadempimenti”.

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