La polizza non basta: l’assicuratore deve contestare tempestivamente l’inoperatività della garanzia. La Cassazione cambia prospettiva?
Nel caso in cui la questione riguardi l’operatività della polizza assicurativa sottoscritta, stabilire se il sinistro sia effettivamente coperto dalla polizza stessa rappresenta uno dei principali terreni di scontro tra assicurato e compagnia assicuratrice. Cosa accade, dunque, quando l’assicuratore, potendo invocare una specifica clausola contrattuale di esclusione o delimitazione del rischio, faccia valere tale delimitazione del rischio assicurato soltanto in un momento successivo rispetto al proprio atto introduttivo? Può ancora opporsi al pagamento dell’indennizzo oppure la tardività della contestazione finisce per precludergli detta possibilità?
Tale interrogativo è stato posto alla Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, la quale (Cass. Civ., Sez. III, ord. 31.7.2026, n. 24333), intervenendo su una questione centrale del contenzioso assicurativo, ha evidenziato il proprio orientamento circa la natura, in termini processuali, dell’eccezione di inoperatività della garanzia fondata su una specifica clausola di delimitazione del rischio.
La soluzione adottata dalla Suprema Corte è netta e impone uno specifico obbligo di allegazione alle compagnie assicurative: quando l’evento verificatosi rientra astrattamente nel genere dei rischi contemplati dalla polizza, ma l’assicuratore intende evidenziare l’assenza di copertura, invocando una specifica previsione contrattuale, non si è in presenza di una semplice difesa, bensì di un’eccezione in senso stretto. Tale qualificazione comporta conseguenze processuali rilevanti, poiché l’assicuratore deve dedurre tale circostanza in maniera analitica e circostanziata già nella comparsa di costituzione e risposta di primo grado, non potendo riservarsi di farlo per la prima volta in un atto successivo del giudizio di primo grado o in appello, né confidare in un rilievo d’ufficio da parte del giudice.
Tale approdo, volto a rendere ancora più stringente l’attività processuale delle compagnie assicurative, incide sulle strategie difensive delle medesime e sul delicato equilibrio tra rispetto della disciplina contrattuale (effettiva copertura) e regole processuali. Detto orientamento merita di essere esaminato e valutato anche alla luce dei precedenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, nonché delle possibili criticità che una simile ricostruzione può sollevare nella concreta applicazione delle clausole di polizza.
Ma, da dove nasce la controversia? Quale principio ha affermato la Cassazione e quali conseguenze potrebbe produrre questa pronuncia nella gestione del contenzioso assicurativo?
L’ORDINANZA 24333/2026
L’ordinanza della Suprema Corte, n. 24333 del 31.7.2026, riguarda la controversia fra un dirigente pubblico e l’Amministrazione per la quale lavorava, nella quale il dirigente fu condannato dalla Corte dei conti a risarcire un danno erariale da lui causato.
Durante il suo mandato il dirigente aveva stipulato tre polizze di responsabilità civile professionale con garanzia retroattiva e copertura postuma. A seguito della condanna definitiva, per un ammontare di circa € 80.000,00.=, l’assicurato chiese al proprio assicuratore il pagamento dell’indennizzo e il rimborso delle spese legali sostenute. In primo grado, il Tribunale di Napoli accolse la domanda del dirigente, ma la Corte d’Appello la riformò rigettando l’istanza.
Per una delle polizze in questione, la copertura era stata considerata inoperante perché, al momento della sua decorrenza, il dirigente aveva già ricevuto l’invito a dedurre da parte della Procura regionale della Corte dei conti, nell’ambito di un procedimento per presunta responsabilità amministrativo-contabile connessa ad alcune irregolarità nella gestione dell’ente, senza comunicare tale circostanza al momento della sottoscrizione. Per l’altra polizza, invece, veniva esclusa la garanzia postuma in ragione della stipula di una polizza successiva sullo stesso rischio. Il dirigente proponeva allora ricorso per cassazione, sollevando la questione circa l’ammissibilità in appello dell’eccezione di inoperatività basata sulle clausole che delimitano il rischio.
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi motivi di ricorso, mentre ha accolto il quarto motivo, riguardante l’eccezione tardiva, cassando la sentenza della Corte d’Appello limitatamente a questo profilo e rinviando la causa ad una diversa sezione della Corte territoriale per la nuova pronuncia.
Il punto decisivo evidenziato dalla Suprema Corte è che l’eccezione di inoperatività della garanzia assicurativa – fondata su clausole contrattuali che escludono specifici rischi – costituisce un’eccezione in senso stretto che introduce un fatto impeditivo del diritto all’indennizzo. Ne consegue che tale eccezione deve essere sollevata tempestivamente nel giudizio di primo grado (con la comparsa di costituzione e risposta), pena la sua inammissibilità, e “non può essere scoperta dal giudice né proposta per la prima volta in appello”.
La Suprema Corte sancisce che, quando l’assicuratore eccepisce che il sinistro denunciato rientra in una clausola di esclusione (“rischio non compreso”), esercita un diritto potestativo a lui riconosciuto dal contratto. In questo caso, la clausola di inoperatività – invocata, ad esempio, per la mancata comunicazione di un sinistro noto – costituisce un fatto impeditivo del diritto dell’assicurato all’indennizzo.
L’allegazione di tale fatto nuovo deve essere analitica e tempestiva, trattandosi di “eccezione in senso stretto”, soggetta alle normali preclusioni disciplinate dal Codice di procedura civile. Il giudice di merito, quindi, non può ignorare tali clausole, se opportunamente e tempestivamente dedotte, ma l’assicuratore deve compiere tale attività sin dal primo grado di giudizio e sin dal primo atto difensivo, per non precludersi questa difesa. In assenza di tempestiva deduzione dell’eccezione, l’eventuale clausola limitativa della garanzia “cade per inoperatività procedurale” e l’assicurato ottiene il risarcimento richiesto, anche se il sinistro sarebbe astrattamente potuto rientrare in un rischio escluso dalla disciplina contrattuale.
DIFFERENTI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Nonostante il principio sancito dall’ordinanza n. 24333/2026, non vi è univocità di orientamenti circa l’interpretazione dell’eccezione di inoperatività della polizza assicurativa; infatti, la Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. II, ord. 23.3.2026 n. 6959) si era espressa in senso opposto in una vicenda equivalente, affermando che “In tema di assicurazione della responsabilità civile, l’eccezione di inoperatività della polizza assicurativa non costituisce un’eccezione in senso proprio, ma una mera difesa, ovvero una semplice argomentazione giuridica volta a contestare il fondamento della domanda assumendo l’estraneità dell’evento ai rischi contemplati nel contratto. Tale contestazione integra la negazione della sussistenza del fatto costitutivo della pretesa azionata, il cui onere probatorio rimane a carico dell’assicurato che invoca la garanzia. Ne consegue che detta eccezione, non essendo riservata all’iniziativa della parte, è rilevabile d’ufficio e ammissibile anche in appello, salvi gli effetti del giudicato interno, senza che sia necessaria una particolare articolazione formale. Quando l’assicuratore contesta non l’operatività di specifiche clausole di delimitazione del rischio, ma la stessa riconducibilità del danno verificatosi all’oggetto del contratto di assicurazione come delineato nelle pattuizioni negoziali, il giudice ha il potere-dovere di pronunciarsi sulla operatività della polizza interpretando il documento negoziale e valutando se il danno rientri o meno nell’ambito del rischio assicurato, anche qualora tale contestazione sia stata formulata per la prima volta in grado di appello, purché tempestivamente allegata nel corso del giudizio”.
La Suprema Corte, in una sua diversa sezione, quindi, aveva affermato che la contestazione dell’oggetto della copertura assicurativa “non costituisce un’eccezione in senso stretto, ma una mera difesa rilevabile d’ufficio”. Ne conseguiva che tale difesa poteva essere sollevata in qualsiasi fase processuale (anche in appello) e non era, quindi, soggetta a termini perentori per la sua proposizione, salvo il giudicato interno che eventualmente avesse colpito tale capo di sentenza. La pronuncia n. 24333/2026 sopra commentata si pone in completa opposizione con quanto precedentemente espresso dalla Seconda Sezione della Corte di Cassazione.
L’orientamento più severo per le Compagnie assicurative (Sez. III, ord. 2433/2026) non risulta, dunque, pacifico e si discosta da quello “più indulgente” (Sez. II, ord. n. 6959/2026), creando un evidente contrasto a livello di singole sezioni, che dovrà essere inevitabilmente risolto dalle Sezioni Unite, al fine di garantire un’interpretazione univoca della fattispecie.
Tale orientamento più rigoroso impone che – in presenza di clausole limitative della copertura assicurativa – il Giudice sia tenuto a verificare la fondatezza dell’eccezione avanzata dall’assicuratore solo qualora quest’ultima sia stata sollevata entro termini stringenti, mentre l’orientamento meno rigoroso garantiva comunque un controllo nel merito circa l’effettiva copertura sostanziale dei rischi, a prescindere dalla fase e dal grado del processo nel quale l’eccezione viene formulata. In altri termini, l’orientamento precedente a tale innovativa ordinanza garantiva una prevalenza dell’accertamento nel merito, evitando che rigidi termini processuali potessero precludere l’accertamento del tenore letterale delle clausole contrattuali sottoscritte.
CONSEGUENZE PRATICHE
L’ordinanza n. 24333/2026 si inserisce in un’evoluzione giurisprudenziale che attribuisce crescente rilevanza alla tutela della posizione dell’assicurato, limitando, invece, la centralità dell’accertamento della delimitazione del rischio indennizzabile.
Il principio affermato dalla Terza Sezione è chiaro: quando l’assicuratore intende sottrarsi all’obbligo indennitario invocando una specifica clausola negoziale che esclude dalla copertura un evento astrattamente riconducibile al rischio assicurato, non può limitarsi a una generica contestazione dell’operatività della polizza. Deve, invece, esercitare tempestivamente il diritto di avvalersi della clausola, formulando un’eccezione in senso stretto nella comparsa di risposta del giudizio di primo grado, con un’allegazione analitica e circostanziata dei fatti che ne giustificano l’applicazione.
La pronuncia assume particolare rilevanza se letta congiuntamente a Cass. Civ., sent. n. 1469/2025 e Cass. Civ., sent. n. 18585/2026, che hanno ulteriormente valorizzato, seppure con riferimento a questioni specifiche, l’esigenza di una difesa assicurativa tempestiva e puntuale. Non si tratta, dunque, di una questione meramente formale: la corretta individuazione delle ragioni di inoperatività della garanzia deve necessariamente avvenire sin dalle prime battute del contenzioso.
Sotto il profilo pratico, il primo ambito interessato dalla pronuncia è quello della gestione dei sinistri e della successiva attività difensiva. Diventa sempre più importante che la verifica dell’operatività della copertura non venga considerata un’attività da completare esclusivamente in occasione della costituzione in giudizio, ma un’analisi da svolgere già nella fase liquidativa, attraverso un esame specifico delle condizioni contrattuali e delle circostanze del sinistro.
È necessario individuare tempestivamente eventuali clausole di esclusione o delimitazione del rischio, verificando la loro effettiva applicabilità alla fattispecie concreta e raccogliendo la documentazione necessaria a sostenerne l’invocazione. Particolare attenzione dovrà essere riservata, ad esempio, alle clausole relative alla conoscenza di circostanze potenzialmente generatrici di richieste risarcitorie, agli obblighi di denuncia, ai limiti temporali e territoriali della copertura e alle esclusioni connesse alla natura dell’attività esercitata dall’assicurato.
Sul piano processuale, il messaggio rivolto alle Compagnie è altrettanto evidente: non sarà sufficiente richiamare genericamente le condizioni di polizza o chiedere che l’eventuale condanna venga contenuta entro i limiti contrattuali. Occorrerà individuare la disposizione negoziale concretamente invocata, illustrarne il contenuto e allegare specificamente i fatti che ne determinano l’applicazione. Una difesa formulata in termini generici rischia di non essere considerata idonea a introdurre la relativa eccezione, con conseguente preclusione della possibilità di integrarla successivamente, con le memorie ex art. 171 ter c.p.c. o, addirittura, in appello.
Rimane comunque non accuratamente determinato un aspetto centrale, ossia quello della distinzione tra le contestazioni che attengono all’oggetto stesso del contratto e quelle fondate su specifiche clausole di delimitazione del rischio.
La distinzione, già esaminata dalla Seconda Sezione con Cass. n. 6959/2026, non è priva di difficoltà applicative. Se, da un lato, la contestazione che il rischio verificatosi non rientri nell’oggetto della copertura integra una mera difesa, dall’altro, l’invocazione di una specifica clausola che sottrae un determinato evento alla garanzia costituisce un’eccezione in senso stretto.
Non sempre, tuttavia, il confine tra le due ipotesi risulta immediatamente riconoscibile. L’interpretazione dell’oggetto del contratto non può infatti prescindere dall’esame delle clausole che ne definiscono concretamente il contenuto. Proprio per questo, sarà necessario valutare attentamente la natura della contestazione formulata dall’assicuratore, evitando che la qualificazione formale della difesa possa prevalere sulla sua effettiva sostanza. Occorre esaminare la struttura della garanzia, la funzione della clausola invocata e i fatti sui quali si fonda la contestazione.
Una compagnia che abbia omesso di invocare tempestivamente una clausola di delimitazione del rischio potrebbe trovarsi nell’impossibilità processuale di utilizzarla successivamente, pur ritenendola astrattamente applicabile al sinistro. Ne deriva l’esigenza di verificare, già prima dell’avvio del giudizio e durante la fase stragiudiziale, non soltanto la fondatezza sostanziale delle eccezioni di copertura della polizza, ma anche la possibilità di farle valere efficacemente in sede processuale.
La pronuncia esaminata costituisce, quindi, un importante richiamo alla necessità di un approccio maggiormente consapevole nella gestione del contenzioso assicurativo. La tempestività e la specificità delle eccezioni non rappresentano più soltanto accorgimenti redazionali, ma assumono una rilevanza potenzialmente decisiva sull’esito della controversia. L’effetto pratico è quello di proteggere gli assicurati da eccezioni tardive, a patto che essi abbiano prodotto tempestivamente in giudizio i contratti; d’altro canto, aumenta la pressione sugli assicuratori affinché pianifichino le proprie difese sin dal primo grado. Questa ordinanza rappresenta un cambio di paradigma nel diritto assicurativo, che sposta l’attenzione sul quando si sollevano le eccezioni più che sul contenuto delle stesse.
Resta, tuttavia, una questione: fino a che punto sia opportuno far dipendere l’effettiva possibilità di applicare una clausola contrattuale, espressamente prevista nella polizza, che delimita il rischio assunto dall’assicuratore, dalla corretta e tempestiva eccezione proposta in giudizio relativa alla medesima clausola? Dato il contrasto tra pronunce delle singole sezioni della Suprema Corte, il dibattito rimane ancora aperto.
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