La citazione della Compagnia che assicura il rischio R.C. nel processo penale: limiti insuperabili

Non è consentito citare quale responsabile civile in sede penale la Compagnia assicurativa che abbia stipulato una polizza R.C. privata, non dovendo la Compagnia rispondere, neppure oggettivamente, del fatto dello assicurato, quale corresponsabile, ma soltanto garantirne il patrimonio in ragione del rischio assunto in garanzia ed entro i limiti relativi.

Il Legislatore ha previsto due fattispecie derogatorie, per ciò stesso eccezionali, proprio in funzione di una ratio peculiare di tutela della società in taluni settori, per il settore RC auto e per l’attività venatoria.

La Compagnia assicurativa R.C., pertanto, non è responsabile civile per il fatto dell’imputato, non può essere tenuta al risarcimento diretto dei danneggiati e non può essere considerata coobbligata in solido con l’imputato, non avendo alcuna relazione concreta con la vicenda storica sottesa, né direttamente, né indirettamente, non essendo responsabile dell’evento ex artt. 2048, 2049 o 1228 c.c., anche se ha sottoscritto una polizza assicurativa privata per la Responsabilità civile RCT o anche RCO, estranea alla garanzia obbligatoria RC, auto o alla RC per l’attività venatoria. Fattispecie derogatorie del principio generale, che prevedono la equiparazione, ex lege del garante assicurativo al responsabile civile.

La Compagnia non assume, invece, di norma, la condizione di responsabile civile ex art. 83 c.p.p., che è tale solo in ragione delle norme di cui agli artt. 1228, 2048 e 2049 c.c.

Ciò vale sia nel caso in cui la chiamata nel processo penale provenga dall’assicurato, ove provenga direttamente dal danneggiato che chiede che la Compagnia venga condannata direttamente a risarcirlo per il danno causato, in contrasto con il principio generale, ribadito dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, secondo il quale non è ipotizzabile la formazione di un titolo di condanna, in capo al garante assicurativo privato del danneggiante, a risarcire direttamente il terzo (al di fuori dell’ipotesi della RC auto e dell’attività venatoria), non sussistendo alcun contraddittorio processuale diretto tra danneggiato e Compagnia assicurativa.

Al di là della fattispecie peculiare di cui alla RC auto o di cui all’attività venatoria, il rapporto assicurativo è estraneo al rapporto principale ed è autonomo, per genesi, causa e disciplina. Pertanto, nessuna condanna diretta a favore del terzo è possibile, né alcuna condanna a pagare “in luogo” dell’assicurato è ipotizzabile.

Opera il principio generale (Cass. Civ., Sez. I, 10.05.2017 n. 11450) per il quale: “La domanda dell’attore non è automaticamente estesa contro il terzo chiamato, se questi fa valere nei confronti del terzo un rapporto diverso da quello dedotto in giudizio dall’attore, come nell’ipotesi di garanzia impropria”.

Neppure la norma di cui all’art. 1917, 2° comma c.c. consente di derogare al principio per il quale, in ambito non R.C. auto, non è possibile proporre una domanda giudiziale di condanna diretta della Compagnia a pagare il terzo danneggiato. Essa stabilisce un diritto dello assicurato, ma non determina anche il sorgere di un rapporto processuale tra terzo danneggiato ed assicuratore del danneggiante, non consentendo perciò il formarsi di un titolo esecutivo a favore del terzo danneggiato rispetto all’assicuratore del danneggiante. A tale fine è sempre richiesta una deroga legislativa espressa.

Il fatto che l’azione civile sia stata esercitata in sede penale non fa venire meno detto principio generale. Mai potrà essere statuita una condanna a favore del terzo danneggiato nei confronti della Compagnia, al di fuori dell’ambito previsto da leggi speciali, tanto laddove l’azione risarcitoria venga esercitata in sede civile, quanto in sede penale.

La giurisprudenza sul punto, è costante.

La Suprema Corte (Cass. Civ. sez. III, n. 3173 del 18.02.2016) ha chiarito che: “L’assicuratore del responsabile d’un fatto illecito infatti – al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (circolazione stradale, danni da esercizio della caccia, danni da incidenti nucleari) – non è vincolato da alcun obbligo legale o contrattuale nei confronti del danneggiato, e non può essere condannato al pagamento dell’indennizzo nei confronti di quest’ultimo. V’è solo da aggiungere che l’eventuale richiesta in tal senso dell’assicurato, ai sensi dell’art. 1917 c.c., comma 2, ultimo periodo, pone a carico dell’assicuratore un obbligo verso l’assicurato, non verso il terzo” (Così, anche Cass. Civ., Sez. III, 5.12.2011, n. 26019, Pres. Finocchiaro, Est. Segreto – così, Cass. Civ., Sez. I 4.02.1995 n. 1337; Cass. Civ., Sez. I, 26.03.96, n. 2678; Cass. Civ., Sez. III, 09.01.1998 n. 135; Cass. Civ., Sez. III, 8.01.1999 n. 103 e Cass. Civ., Sez. Lavoro, 9.08.2003 n. 12049, Cass. Civ., Sez. I, 28.08.2000, n. 11228 e Cass. Civ., Sez. III, 23.07.2003 n. 11454 – Cass. Civ., Sez. III, 17.03.2009 n. 6429).

La Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. III, 25.02.21, n. 5259) ha ancora affermato che: “Va dunque ribadito il principio secondo cui, in tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell’assicuratore del responsabile del danno (salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge), atteso che egli è estraneo al rapporto tra il danneggiante-assicurato e l’assicuratore dello stesso, né può trarre alcun utile vantaggio da una pronuncia che estenda all’assicuratore gli effetti della sentenza di accertamento della responsabilità, anche quando l’assicurato chieda all’assicuratore di pagare direttamente l’indennizzo al danneggiato, attenendo detta richiesta alla modalità di esecuzione della prestazione indennitaria (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15039 del 15/07/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 5306 del 08/03/2007; id. Sez. 1, Sentenza n. 28834 del 05/12/2008)”.

La citazione della Compagnia RC nel processo penale è perciò, inammissibile, poiché non sussistono i presupposti per la applicazione della norma di cui all’art. 83 c.p.p., stante l’assenza della condizione necessaria affinché si possa ipotizzare la citazione in giudizio di un soggetto diverso dall’imputato o affinché la Compagnia possa essere chiamata a rispondere per il fatto dell’imputato.

La Compagnia è estranea alla vicenda in sé, proprio perché il Codice di procedura penale, parla di responsabile civile per il fatto dell’imputato. La polizza determina, invece, solo un trasferimento limitato del rischio, ma non una assunzione di responsabilità verso i terzi, essendo una garanzia impropria di genesi contrattuale, estranea alle fattispecie di cui agli artt. 1228, 2048, 2049 e 2054 c.c..

Quindi, solo ove sussista una normativa speciale e derogatoria delle norme generali che regolano il contratto di assicurazione, la Compagnia che assicura il responsabile può essere chiamata a rispondere direttamente nei confronti del danneggiato, in nome e per conto dell’assicurato. Solo in tale caso eccezionale, la Compagnia che assicura il rischio R.C. Auto diviene, attraverso una deroga convenzionale, “responsabile civile” per la condotta del proprio assicurato, potendo essere citata in giudizio ex art. 83 c.p.p. La citata normativa derogatoria (R.C. auto e caccia) non è suscettibile di applicazione analogica.

La Corte Costituzionale ha chiarito, riferendosi alle garanzie extra RC auto, che: “L’assicurazione per la responsabilità civile del notaio connessa all’esercizio dell’attività professionale, richiesta dagli artt. 19 e 20 l. n. 89/1913 (Sull’ordinamento del notariato e degli archivi notarili), come sostituiti, rispettivamente, dagli artt. 1 e 2 d.lgs. n. 182/2006 (Norme in materia di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall’esercizio dell’attività notarile ed istituzione di un Fondo di garanzia), è un’assicurazione obbligatoria ai ex lege e, dunque, è un’assicurazione che è destinata – negli intenti del legislatore – a tutelare, oltre all’assicurato, anche l’interesse del terzo danneggiato dall’attività notarile alla certezza del ristoro del pregiudizio patito. Tuttavia, il legislatore non si è spinto sino a prevedere la possibilità di un’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore, analoga a quella che contraddistingue la R.C.A.: elemento che resta, dunque, dirimente al fine, per un verso, di escludere che la posizione dell’assicuratore possa essere inquadrata nel paradigma del responsabile civile ex lege, quale delineato dall’art. 185, comma 2, c.p., e, per altro verso, di intervenire con una pronuncia additiva dotata di valenza innovativa in un ambito riservato alla discrezionalità del legislatore” (Corte Cost., 21.02.2018, n. 34).

La Corte Costituzionale ha, quindi, chiarito che, nel processo penale, la compagnia di assicurazione può essere chiamata in causa come responsabile civile solo ove si tratti di polizza R.C. auto, con esclusione di detta facoltà ove si tratti di polizza R.C. volontaria e non obbligatoria.

Nella parte finale della motivazione, la Corte Costituzionale afferma: “Per quanto qui più da vicino interessa, questa Corte ha parimente negato l’esigenza costituzionale di attribuire all’imputato la facoltà di chiamare in giudizio il proprio assicuratore della responsabilità civile, nel caso di assicurazione facoltativa.

Con l’ordinario contratto di assicurazione, infatti, l’assicuratore non assume alcun obbligo di risarcimento nei confronti dei terzi, ma soltanto un obbligo di tenere indenne l’assicurato che ne faccia richiesta ai sensi dell’art. 1917, secondo comma, cod. civ. 

Mancano pertanto, nel processo penale, sia il presupposto oggettivo-sostanziale (obbligo del risarcimento ex lege), sia il presupposto soggettivo-processuale (destinatario del diritto all’indennizzo) per l’esercizio diretto dell’azione civile da parte del danneggiato: donde l’evidente diversità della posizione dell’assicuratore rispetto a quella che caratterizza la figura del responsabile civile, a norma dell’art. 185, secondo comma, cod. pen.”.

La Corte Costituzionale (n. 75 del 23.03.2001) aveva già affermato che: E’ manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la q.l.c. dell’art. 83 c.p.p., nella parte in cui non prevede che l’imputato possa citare il proprio assicuratore della responsabilità civile non obbligatoria, in quanto con l’ordinario contratto di assicurazione, l’assicuratore non assume alcun obbligo di risarcimento nei confronti dei terzi, ma soltanto un obbligo di tenere indenne l’assicurato che ne faccia richiesta ai sensi dell’art. 1917, comma 2, c.c.; sicché, mancano nel processo penale sia il presupposto oggettivo-sostanziale (obbligo del risarcimento ex lege), sia il presupposto soggettivo-processuale (destinatario del diritto all’indennizzo) per l’esercizio diretto dell’azione civile da parte del danneggiato, con l’ovvia conseguenza di rendere la posizione dell’assicuratore diversa rispetto a quella che caratterizza la figura del responsabile civile a norma dell’art. 185 c.p.”.

La Corte Costituzionale, nella parte motiva di detta sentenza n. 75/2001, ha chiarito che: “deve in questa sede ribadirsi l’orientamento sopra richiamato, per cui l’imputato, nella generalità delle ipotesi risarcitoria, non è legittimato a chiamare in giudizio il responsabile civile e neppure ad opporsi alla eventuale estromissione del medesimo responsabile civile dal processo penale.

E preme evidenziare che detto approdo interpretativo ha trovato avallo anche nella giurisprudenza costituzionale successiva alla richiamata pronuncia n. 112 del 1998. Il Giudice delle leggi, con la sentenza n. 75 del 2001, ha infatti chiarito che i principi affermati nella sentenza n. 112 del 1998 sono intimamente saldati – sul piano logico e strutturale – alla particolare ipotesi di responsabilità civile derivante dalla assicurazione obbligatoria prevista dalla L. 24 dicembre 1969, n. 990; e che gli stessi non possono essere automaticamente trasferiti alle altre figure di responsabilità civile da reato”.

La Corte di Cassazione (Cass. Pen., Sez. IV, 17.04.2013, n. 23944) ha confermato che: “A parte l’ipotesi di responsabilità civile derivante dall’assicurazione obbligatoria prevista dalla legge 24 dicembre 1969 n. 990, in riferimento alla quale l’assicuratore può essere citato nel processo penale a richiesta dell’imputato – stante la modifica apportata all’art. 83, comma 1, del c.p.p. dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 112 del 1998 – nella generalità delle ipotesi risarcitorie l’imputato non è, invece, legittimato a chiamare in giudizio il responsabile civile e neppure a opporsi, in sede di impugnazione, all’eventuale estromissione del responsabile civile dal processo penale”.

In ambito R.C. auto, si tratta di una deroga speciale, poiché la giurisprudenza di legittimità esprime il principio per il quale (Cass. Civ., Sez. III, 11.06.2008, n. 15462): “In tema di danni derivanti dalla circolazione stradale qualora il danneggiante agisca cumulativamente sia contro il danneggiante (a norma dell’articolo 2054 del Cc) che del di lui assicuratore (ex art. 18 della legge n. 990 del 1969), costoro sono tenuti in solido al risarcimento del danno, stante la eadem causa obbligandi a fondamento dei diversi titoli (nel caso, rispettivamente responsabilità da illecito conseguente a circolazione stradale e obbligazione indennitaria ex lege sull’assicurazione) di responsabilità. Trattasi di un vincolo di solidarietà atipica, atteso che il debito aquiliano dell’assicurato discende ex delicto ed è illimitato mentre quello di natura indennitaria dell’assicuratore deriva ex lege e trova limite nella capienza del massimale che legittima la proponibilità cumulativa delle due azioni. ……..”.

Ne consegue il diritto della Compagnia citata nel processo penale di essere esclusa, ex art. 87, 1° comma c.p.p., ovvero estromessa dal giudizio.

Nel provvedere alla esclusione della Compagnia, il Tribunale penale di Oristano, il 21.7.21, ha affermato: “Il Giudice ritenuto di dover condividere l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui il contratto ha effetti vincolanti tra i soli contraenti e pertanto il danneggiato non ha azione diretta nei confronti dell’assicurazione, accoglie la richiesta di esclusione.

Il Tribunale di Milano, Sez. IX penale, r.g. Trib. n. 2952/2018, Giudice dott.ssa Valeria Recaneschi, ha deciso in tal senso, il 11.01.19, affermando: “Il Giudice, sulla richiesta di estromissione dal presente giudizio della **************** formulata dal difensore costituito all’udienza del ******.2018; visti gli atti allegati e la documentazione prodotta; sentite le parti e lette le memorie predette; rilevato che, ai sensi dell’art. 83 c.p.p., il responsabile civile per il fatto dell’imputato possa essere citato nel processo penale dalla parte civile ad opera della parte civile e, nel solo caso di cui all’art. 77 comma 4, c.p.p. dal P.M.; richiamata la nota sentenza della Corte Costituzionale n. 112/1998 con cui è stata dichiarata la illegittimità costituzionale della citata disposizione nella parte in cui non prevede che “nel caso di responsabilità civile derivante dall’assicurazione obbligatoria prevista dalla L. 24 dicembre 1969 n. 990, l’assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell’imputato”; ritenuto che, sulla base disposto dell’art. 185 c.p.p., gli unici soggetti che possono essere chiamati a risarcire in via diretta il danno da reato sono, oltre all’autore dello stesso, coloro che, a norma delle leggi civili, debbano rispondere per il fatto altrui e che pertanto assumano la veste processuale di responsabile civile; rilevato che la compagnia assicuratrice, parte contraente di una polizza avente ad oggetto anche la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi nell’esercizio dell’attività dell’impresa della ***************, non riveste la qualifica di responsabile civili nei termini sopra precisato, in quanto non vi è alcuna disposizione di legge che fondi un’ipotesi di responsabilità indiretta da parte della compagnia di assicurazione per il fatto dell’assicurato, tant’è che il danneggiato non può agire direttamente nei confronti della assicurazione; ritenuto quindi che, a seguito della stipulazione del contratto di assicurazione, non vi è l’obbligo di risarcire il terzo danneggiato ma quello di mantenere indenne l’assicurato, qualora ne faccia richiesta; evidenziato che l’unica eccezione ai predetti principi si rinviene nel caso di assicurazione relativa alla circolazione stradale, laddove il legislatore, oltre ad aver previsto una ipotesi di assicurazione obbligatoria ha anche previsto la azione diretta del danneggiato verso la compagnia di assicurazione; ritenuto pertanto che, solo in tale limitata ipotesi, è possibile considerare la compagnia di assicurazione alla stregua di un responsabile civile; evidenziato che la ratio sottesa alla pronuncia della Corte Costituzionale sopraccitata, che ha esteso la portata dell’art. 83 c.p.p. anche alle ipotesi di citazione del responsabile civile ma con esclusivo riferimento ai casi di assicurazione obbligatoria connessa alla circolazione stradale, deve individuarsi nell’obbligo della compagnia di assicurazione di risarcire il danneggiato terzo estraneo rispetto al rapporto contrattuale; rilevato che, così inquadrata la questione e la ratio dell’intervento del giudice delle leggi, nemmeno vi sia lo spazio per una interpretazione estensiva della disposizione di cui all’art. 83 c.p.p.; ritenuto che, così interpretata la citata disposizione normativa, non si profili alcun contrasto con disposizione di rango superiore, anche alla luce della recente pronuncia del giudice delle leggi, citata dal responsabile civile, secondo cui, anche in caso di ipotesi di assicurazione obbligatoria per legge, laddove non sia anche prevista una azione diretta del danneggiato, non vi sia spazio per estendere la portata dei principi enucleati dalla sentenza del 1998; rilevato pertanto che, nel caso in esame, non può riconoscersi in capo alla *************** la legittimazione passiva necessaria per la sua presenza nell’ambito del processo;

P.Q.M.

Accoglie la richiesta dell’avv. Cattaneo ed esclude dal processo il responsabile civile ********************** Milano, 11.1.2018”.

Così, il Tribunale di Lodi (Procedimento n. 2776/19 R.G.N.R., Giudice dott. Salerno) con provvedimento del 3.02.22 e il Tribunale di Latina 20.05.22.

La Compagnia è, doveva e deve rimanere estranea al processo penale.

Conferma detto principio, indirettamente, anche la sentenza della Corte Costituzionale n.159 del 24.06.2022, che considera responsabile civile, che può, perciò, essere citato nel processo penale, equiparando al garante R.C. Auto, il solo assicuratore del rischio derivante dalla attività venatoria, trattandosi di assicurazione obbligatoria, ritenendo trattarsi di fattispecie anch’essa “eccezionale”, in cui l’esercente la caccia ha l’obbligo giuridico di assicurarsi per la R.C. terzi come per il rischio derivante dalla circolazione dei veicoli, determinando il sorgere ex lege di una possibile azione diretta del danneggiato verso detto assicuratore.

Quindi, anche detta fattispecie trae origine da una legge speciale, ad hoc, proprio di un determinato settore. Proprio perciò, ha sempre carattere eccezionale e derogatorio, non potendo trovare applicazione analogica ad altre fattispecie.

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