Nel contenzioso civile la gestione delle spese processuali rappresenta una variabile strategica centrale.
Perciò, risulta rilevante la domanda se la semplice notifica dell’atto di appello a una parte non direttamente coinvolta nel gravame è sufficiente a legittimarla a chiedere le spese se decide di costituirsi. Accade, infatti, di frequente di dover notificare l’atto di appello a parti del primo grado di giudizio verso le quali o non si intendono proporre più domande o non si abbia contraddittorio processuale diretto.
È ben noto il fatto che non si debba verso gli stessi proporre alcuna vocatio in jus, ma una semplice litis denuntiatio, quali litisconsorti, affinché sia loro nota la pendenza dell’appello e possano decidere quale atteggiamento assumere. La risposta, in tema di spese del giudizio, a cui è pervenuta la Suprema Corte è negativa, quando la notifica ha il solo valore di litis denuntiatio e non di vera e propria vocatio in ius.
La vicenda trae origine da una cartella di pagamento per sanzioni amministrative relative ad una violazione del Codice della Strada. Il soggetto che ha ricevuto tale cartella di pagamento ha proposto opposizione, citando in giudizio sia il Comune (ente impositore), sia l’Agente preposto alla riscossione. Il Giudice di Pace ha rigettato l’opposizione e ha condannato la contribuente al pagamento delle spese legali in favore di entrambe le controparti. Quest’ultima ha, così, deciso di appellare la sentenza. Tuttavia, l’impugnazione è stata limitata esclusivamente alla condanna alle spese in favore del Comune, mentre nessuna censura ha riguardato la posizione dell’Agente della riscossione.
Tuttavia, proprio ai fini della litis denuntiatio, l’atto di appello è stato notificato anche a quest’ultimo. L’Agente, costituitosi nel giudizio di secondo grado, ha chiesto la condanna dell’appellante al pagamento delle proprie spese. Il Tribunale ha accolto l’appello contro il Comune, ma ha condannato la cittadina a rifondere le spese sostenute dall’Agente della riscossione, ritenendo sufficiente la sua costituzione in giudizio per far sorgere il diritto al rimborso.
La Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. III, ord. 20.11.2025 n. 30624), chiamata a decidere sull’argomento della rifusione delle spese di lite in caso di costituzione a seguito della mera litis denuntiatio, ha chiarito, invece, che: “Sicché la notifica dell’impugnazione alle altre parti ha il valore di mera litis denuntiatio e i suoi destinatari non divengono parte nella fase di impugnazione deve considerarsi inutile e, quindi, mancando una domanda formulata contro di loro, non possono essere considerati né soccombenti né vittoriosi rispetto alla controversia principale definita in appello”.
Infatti: “quando la controversia, pur nata come inscindibile (opposizione avverso cartella di pagamento per sanzioni CdS con legittimazione passiva congiunta di ente impositore ed esattore), si riduca in sede di impugnazione al solo capo relativo alle spese tra alcune soltanto delle parti. In tale scenario, la notifica dell’impugnazione alle altre parti non integra vocatio in ius: costoro non divengono parti dell’appello per il solo fatto di avere ricevuto l’atto, la loro eventuale costituzione è giuridicamente inutile e non può generare, in assenza di domanda nei loro confronti, una condanna alle spese in loro favore”.
La Corte ha evidenziato che, se l’impugnazione riguarda solo il capo della sentenza che disciplina i rapporti tra alcune parti, la notifica alle altre ha solo valore informativo (ossia di mera litis denuntiatio) e non costituisce una chiamata in causa (vocatio in ius), non imponendo né giustificando, perciò, una partecipazione necessaria al giudizio di coloro i quali sono stati raggiunti da tale notifica meramente informativa.
Di conseguenza, il destinatario della notifica non diventa automaticamente parte dell’appello e la sua eventuale costituzione è da considerarsi non necessaria, poiché, non essendovi domande nei suoi confronti, non può essere considerato né soccombente né vittorioso.
Per tale ragione, tale costituzione in giudizio, se non vi sono domande e appelli incidentali, è inutile e non determina il diritto alla refusione delle spese di lite. La Corte ha affermato che l’Agente della riscossione, avendo sostenuto volontariamente costi difensivi non necessari, non può pretenderne il rimborso. Il diritto alla rifusione delle spese, infatti, nasce solo quando la partecipazione al giudizio è resa necessaria da una domanda effettivamente proposta contro la parte.
Dal punto di vista pratico, quindi, l’appellante, limitando il gravame a specifici capi della sentenza, limita anche i soggetti nei confronti dei quali è tenuto alla vocatio in ius, poiché la notifica alle altre parti, estranee al capo della sentenza impugnato, non comporta automaticamente il rischio di ulteriori condanne alle spese.
Per le altre parti del giudizio di primo grado, invece, la notifica del gravame non comporta automaticamente l’obbligo di costituirsi in giudizio, poiché è necessario verificare se vi sia una domanda effettivamente proposta nei loro confronti o se essi vogliano proporre, a loro volta, domanda riconvenzionale in senso lato. In assenza, la costituzione risulta inutile e antieconomica ed esse non potranno invocare il principio della soccombenza per ottenere il rimborso delle spese.
La distinzione tra vocatio in ius e litis denuntiatio non è solo teorica, ma incide concretamente sulla strategia difensiva e sui costi del processo. La corretta distinzione tra di esse consente una gestione più efficiente delle risorse legali, una riduzione dei costi difensivi non recuperabili e una selezione più consapevole delle costituzioni in grado di generare effettiva utilità processuale.

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