La Suprema Corte sembra aver offerto chiarezza in merito alla nota clausola, cosiddetta “Responsabilità in solido”, presente nella gran parte delle polizze di R.C. professionale. Detta clausola stabilisce il limite della garanzia assicurativa nella quota, accertata, di responsabilità propria, diretta e personale dello assicurato, in percentuale, con esclusione, dunque, della solidarietà. Vale a dire che, in caso di condanna solidale per l’intero, in ragione di detta limitazione, la garanzia copre soltanto la quota personale e non anche l’intero, al quale l’assicurato è tenuto, in ragione del vincolo solidale.
In merito, ogni qualvolta le Compagnie facciano valere detta pattuizione, sorge un contenzioso specifico e la più ampia gamma di eccezioni relative alla nullità di detta clausola, alla sua inefficacia, alla sua invalidità per mancata approvazione per iscritto ex art. 1341 c.c., ritenendo trattarsi di clausola vessatoria. La giurisprudenza di merito si è inizialmente schierata in prevalenza a favore della legittimità di detta clausola. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 12818 del 13.11.2015, sez. VII civ., G.U. dott.ssa Nicotra, si era espresso, affermando: “In via generale, rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 1341 cod. civ., quelle clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o che escludono il rischio garantito o quelle volte a restringere l’ambito di responsabilità rispetto a quello fissato dalle norme di legge mentre attengono all’oggetto del contratto, e non sono perciò, assoggettate al regime previsto dal comma 2, di detta norma, le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, specificano il rischio garantito (cfr. Cass. civ., III 15 marzo 2005 n. 5624, Cass. civ. III, 5 marzo 2014) n 8235). Nel caso in esame si ritiene che la clausola sul vincolo di solidarietà non determini una esclusione della responsabilità dell’assicuratore, né uno svuotamento del contenuto della garanzia, posto che la inoperatività della garanzia viene ad essere circoscritta solo alla quota di responsabilità non ascrivibile all’assicurato – ed in relazione alla quale l’assicurato può esercitare il diritto di regresso nei confronti degli altri corresponsabili del sinistro – così delimitando l’ambito del rischio garantito. Nè consente di pervenire a diverse conclusioni l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione in due recenti sentenze in tema di estensione della obbligazione dell’assicuratore in caso di responsabilità solidale dell’assicurato con altri soggetti. In tali pronunce la Suprema Corte ha affermato il seguente principio: “in tema di assicurazione della responsabilità civile, nel caso in cui l’assicurato sia responsabile in solido con altro soggetto, l’obbligo indennitario dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato, nei limiti del massimale, non è riferibile alla sola quota di responsabilità dell’assicurato operante ai fini della ripartizione della responsabilità tra i condebitori solidali, ma concerne l’intera obbligazione dell’assicurato nei confronti del terzo danneggiato, ivi compresa quella relativa alle spese processuali cui l’assicurato, in solido con il coobbligato, venga condannato in favore del danneggiato vittorioso, solo in tal modo risultando attuata – attraverso la conformazione della garanzia sulla obbligazione – la funzione del contratto di assicurazione della responsabilità civile di liberare il patrimonio dell’assicurato dall’obbligazione di risarcimento, ferma restando la surroga dell’assicuratore, ex art. 1203, n. 3, cod. civ., nel diritto di regresso dell’assicurato nei confronti del corresponsabile, obbligato solidale” (cfr. Cass. civ. III, 20 novembre 2012 n.20322, Cass. civ., 31 maggio 2012 n. 8686). Tuttavia, entrambe le sentenze hanno affrontato dei casi in cui il contratto di assicurazione non disciplinava la questione della solidarietà e la richiesta della compagnia assicurativa di limitare la copertura assicurativa alla sola quota di responsabilità accertata in capo all’assicurato non derivava quindi dall’applicazione di una clausola contrattuale. Inoltre si reputa significativo quanto esposto nella motivazione della sentenza n. 20322/2012 laddove si esclude, alla luce della ricostruzione della natura e funzione del contratto di assicurazione della responsabilità civile, che la ricomprensione dell’obbligazione solidale per intero nella copertura assicurativa sia possibile solo in presenza di espressa previsione contrattuale, affermandosi testualmente “all’evidenza, l’ipotesi normale di rischio dedotto in contratto è l’esclusiva responsabilità dell’assicurato verso i terzi danneggiati e, semmai, l’ipotesi della corresponsabilità dell’assicurato può giocare preventivamente nella direzione della riduzione del rischio” Pertanto, a parere del giudicante, anche dall’esame di tali pronunce si trae conferma del fatto che la clausola prevedente la inoperatività della garanzia per i danni ascrivibili alla responsabilità dei coobbligati solidali riguardi il contenuto ed i limiti del rischio garantito, senza tradursi in una clausola limitativa della responsabilità. Ne deriva che va verificata la quota di responsabilità ascrivibile a ciascuna delle parti in causa” (in tal senso, Tribunale di Milano, Sez. I, G.U. dott.ssa Nicotra, n. 10389 del 15.12.2021; Corte di Appello di Milano, sez. IV civ., n. 3189 del 13.10.17, est. dott. Barbuto). Così si sono espresse anche le Corti di Appello di Bologna, Genova e Milano (Corte di Appello di Bologna, sez. II, C.I. dott. Esposito, n. 495 del 13.2.19; Corte di Appello di Genova, sez. I civ., Cons. Rel. Dott.ssa Elena Drago, n. 1211 del 29.11.21; Corte di Appello di Bologna, Sez., IV civ. est. Iovino n. 431 del 23.02.23). Due sentenze della Suprema Corte, pur risalenti, avevano creato, invece, fermento nelle decisioni, facendo ritenere applicabile la soluzione opposta. Si trattava delle sentenze Cass. n. 20322/2012 e Cass. 8686/12, che si erano occupate di un contratto di assicurazione in cui la clausola “responsabilità in solido” non sussisteva e la Compagnia citata voleva, invece e comunque, sostenere la applicabilità di detto limite come principio generale, benché non fosse oggetto di pattuizione ad hoc. Dette sentenze sono state fatte proprie da taluni Giudici di merito. La sentenza n. 20322/12 della Suprema Corte non parlava, però, di clausola vessatoria, ma di principi generali, comunque e sempre derogabili, come indica la giurisprudenza di merito e come discende dallo stesso principio di cui all’art. 1322, 1° comma c.c., che vanno applicati quando una diversa pattuizione non sussista del tutto. Nel caso deciso dalla sentenza n. 20322/12 della Suprema Corte, non si discuteva di clausole contrattuali, ma di un limite che la Compagnia avrebbe voluto far valere comunque, ancorché non concordato negozialmente. È per tale ragione che si è parlato, in detta occasione, di nullità del contratto, che tale pattuizione non prevedeva, ove fosse stato interpretato nel senso desiderato dalla compagnia resistente. La Compagnia, in fase assuntiva del rischio, non può valutare preventivamente l’incidenza della condotta di altri soggetti che interagiscono con l’assicurato. Per tale ragione, nell’ottica della legittima valutazione preventiva del rischio, senza incidere sulla propria responsabilità o sulla causa del contratto, limita a priori la copertura offerta all’ambito descritto nella clausola di cui si discute, parametrando, conseguentemente, anche il premio di polizza su detto limite. Si avrebbe, diversamente, una potenzialmente esponenziale modificazione peggiorativa del rischio, a posteriori. Se la Compagnia nulla stabilisce e nulla conviene nel contratto, significa che accetta di garantire anche il rischio della solidarietà passiva. A posteriori, non può, allora restringere il rischio stesso. Può, però, effettuare detta selezione del rischio, in sede di proposta negoziale. Se decide di non assicurare il rischio di cui alla solidarietà passiva, ha diritto di effettuarlo preventivamente. Non incide sulla causa del contratto, ma limita il perimetro di assunzione del rischio. Il rischio non viene mai meno, poiché resta coperta la parte propria di responsabilità del professionista, vale a dire l’apporto diretto, calcolato in percentuale, del professionista, nel cagionare evento e danni, lasciando anche intatto il diritto dello stesso di agire in regresso e calcolando su tale base il premio di polizza. Poiché si tratta di uno dei possibili modelli contrattuali, l’assicurando può chiedere di stipulare un contratto in cui la clausola responsabilità in solido venga derogata, pagando un diverso prezzo. È proprio per tale ragione che la Corte Ecc.ma è intervenuta con le due citate sentenze, parlando di vizio della causa. Proprio nell’ottica della causa del contratto non può, invece, essere ritenuta illecita e tale da comprimere il rischio, la scelta, genetica, di limitare l’assunzione del rischio all’attività propria e personale del professionista contraente, non coprendo il rischio dato dalla imponderabile solidarietà passiva e dalla responsabilità indiretta e incontrollabile per e del fatto altrui. È legittimo e non vanifica la causa del contratto, stabilire che la polizza assicurativa non venga colpita da un rischio ulteriore e diverso rispetto a quello oggetto, predeterminato, del contratto, non preso in considerazione al momento della stipula, non ipotizzabile e non preventivabile, costituito proprio dal fatto e dalla condotta del terzo, totalmente estraneo all’assicurato e non prevedibile. La causa concerne il trasferimento di un rischio che attiene alla responsabilità colposa dell’assicurato, non alla responsabilità di un soggetto terzo, che, senza esserne beneficiario, trarrebbe vantaggio indiretto dalla garanzia stipulata dall’assicurato, a posteriori, nonostante i limiti di polizza e la volontà, manifestata in sede assicurativa, di non assumersi anche detto rischio contrattualmente, anche in funzione del minor premio richiesto. Se il contratto non prevedeva detto limite, la pretesa di applicarlo ex post vanifica la causa, nella misura in cui il contraente assicurato, convinto di avere una copertura estesa, si trova a vedersi limitata a posteriori detta estensione, senza averlo preventivamente concordato. In tal modo si vanifica, comprimendo il rischio, la causa del contratto già concluso secondo lo schema che non prevede detto limite, in ispregio al legittimo esercizio della libertà contrattuale ex art. 1322, 1° comma c.c. La giurisprudenza di merito, in linea con i principi di cui alla sentenza n. 26188/20 della Suprema Corte, sul punto è chiara, analizzando proprio la diversità di fattispecie. Non ha modificato il contesto neppure la sentenza n. 17656 del 20.06.23, che pure ha destato attenzione e seguito tra i giudici di merito. Neppure in detto contesto si verteva di clausola responsabilità in solido, ma si parlava di un contratto in cui la Compagnia pretendeva l’applicazione automatica del relativo principio, pur in assenza della clausola. Si legge in detta sentenza: “con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che il contratto di assicurazione vincolava la compagnia a tener indenne integralmente dal debito solidale la deducente, traslando sulla società l’onere del regresso”. Nulla che abbia a che vedere con una clausola ad hoc, come quella di cui si discute. Ancora, si legge, infatti: “in realtà, l’**** ha fatto valere sin dal primo grado, come rimarcato nella relativa memoria, il contratto di assicurazione, laddove le conclusioni riferite al dichiarare la manleva della (Omissis) operante solo per la relativa quota di responsabilità sono affermate in appello – come riportato dallo stesso controricorso dell’assicuratore e come risultante dalla sentenza gravata – “in conseguenza” della richiesta, subordinata, di ritenere l’eventuale debito risarcitorio non solidale, profilo oggetto della terza censura svolta in questa sede dall’**** e della prima della (Omissis), che di seguito si vanno ad esaminare”. Quindi, una sentenza che non considera un contratto con detta clausola e non supera la decisione chiara e l’orientamento di cui a Cass. 26188/2020. Proprio una lettura analitica della sentenza n° 17656/23 della Suprema Corte consente di ritenere confermata la validità della clausola, essendo detta sentenza estranea alla questione, che attiene ad un patto contrattuale, non a principi generali. La Suprema Corte rilevava (pag. 3 di 7) che: “con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che il contratto di assicurazione vincolava la compagnia a tener indenne integralmente dal debito solidale la deducente, traslando sulla società l’onere del regresso”. Il contratto esaminato in detta occasione non prevedeva alcuna clausola “Responsabilità in solido”. La Suprema Corte richiamava il principio di cui alla citata sentenza n. 20322/2012; non trattava di clausole, ma sempre di principi generali, affermando: “dev’essere ribadito (Cass., 20/11/2012, n. 20322, pagg. 7-8) che l’estensione dell’obbligo indennitario dell’assicuratore all’intero importo dell’obbligazione solidale dell’assicurato deriva dalla funzione del contratto di assicurazione della responsabilità civile, che svolge la funzione di liberare il patrimonio dell’assicurato dall’obbligazione di risarcimento, con la conseguenza che l’assicuratore risponde delle somme che l’assicurato è tenuto a corrispondere al terzo per i danni arrecati; per assolvere a tale funzione la prestazione di garanzia dell’assicuratore dedotta nel contratto va conformata all’obbligazione stessa dell’assicurato che, nel caso di risarcimento da illecito imputabile a più persone, è solidale; se la copertura assicurativa non si riferisse all’obbligazione assicurata, infatti, l’assicurato resterebbe privo di tutela per la quota di responsabilità a carico del condebitore solidale, sia per l’anticipo sia per il caso in cui il condebitore sia insolvibile o di limitata solvibilità; la sola prestazione dell’assicuratore in grado di realizzare la funzione del contratto di assicurazione di responsabilità civile è proprio quella di liberare il patrimonio dell’assicurato dall’obbligazione di risarcimento”. Si parlava di ampiamento o di riduzione della copertura, non in base alla specifica pattuizione, ma in base al ritenuto contenuto intrinseco del contratto in sé, come conseguenza automatica. Il contratto di assicurazione privata (non RC auto) non trova differenza rispetto a tutti gli altri contratti tipici codicistici. Nell’ambito della fattispecie normativa del contratto di assicurazione, fatte salve talune norme imperative ad hoc, tra le quali non vi è alcuna norma che ponga il divieto di clausole del tipo di quella in esame, vige il criterio della libertà contrattuale (si veda Cass. Civ., Sez. III, n. 25735 del 22.12.2015). La causa del contratto non viene posta nel nulla allorché si concorda preventivamente una limitazione originaria di assunzione del rischio, di tale tipo, come accade per molteplici altre fattispecie, che determinano il perimetro del rischio sussunto in garanzia. E lo dimostra lo stesso principio che anima la surroga e rivalsa. Se, pagando l’intero, la Compagnia matura detto diritto, che, altrimenti, eserciterebbe la parte assicurata, non vi è ragione per la quale dovrebbe essere nulla la clausola che lascia alla parte ogni regresso o rivalsa e limita la copertura alla sua sola parte di responsabilità professionale, verso il pagamento di un premio ben contenuto. La Suprema Corte ha, quindi, assunto posizione favorevole alla validità della clausola con sentenza, Sez. III civ., n. 26188 del 17.11.2020 (la legittimità della determinazione preventiva del rischio assunto in garanzia, è stata ribadita, pur in altro contesto, come principio cardine, dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, con sentenza n. 9140 del 26.01.2016), ove si legge: “contraddittoriamente la sentenza, sub. 9.4, “individua la solidarietà di tutti i responsabili” nei confronti dei danneggiati e, al tempo stesso, “limita immotivatamente la responsabilità delle compagnie” a un ottavo per ciascuno dei professionisti. Così non avrebbe tenuto in conto la giurisprudenza per cui, se l’assicurato è responsabile solidale con altri, l’obbligo della compagnia nei confronti dell’assicurato, nei limiti del massimale, non investe la sola quota di responsabilità dell’assicurato riguardo la ripartizione della responsabilità con i debitori solidali, ma l’intera obbligazione dell’assicurato nei confronti del danneggiato. La limitazione ritenuta sussistente dal giudice d’appello costituirebbe una clausola vessatoria, che pertanto esigerebbe la doppia sottoscrizione ai sensi dell’art. 1341 c.c., comma 2, qui mancante. A tacer d’altro, il nucleo della doglianza non sta nelle norme indiciate in rubrica, quanto piuttosto consiste in una pretesa nullità, ai sensi dell’art. 1341 c.c., della clausola che nella polizza ha limitato l’obbligo indennitario della compagnia assicuratrice alla quota di responsabilità diretta, e non incluso, pertanto, quel che grava sul professionista per responsabilità solidale rispetto alla condotta di altri. Tale prospettazione è palesemente infondata, per stabile giurisprudenza di questa Suprema Corte nel senso che nel contratto di assicurazione sono clausole limitative della responsabilità agli effetti dell’art. 1341 c.c. solo le clausole limitanti le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o che escludono il rischio garantito, rientrando invece nell’attinenza all’oggetto del contratto – e pertanto non essendo assoggettate all’art. 1341 c.c. – le clausole riguardanti il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa, le quale, in effetti, specificano il rischio garantito (ex multis : Cass. sez. 3, 11 giugno 2019 n. 15598, Cass. sez. 1,7 agosto 2014 n. 17783, Cass. sez. 3, 7 aprile 2010 n. 8235, Cass. sez. 3, 29 maggio 2006 n. 12084, Cass. sez. 3, 9 marzo 2005 n. 5058 e Cass. sez. 3, 4 febbraio 2002 n. 1430; e cfr., da ultimo, Cass. sez. 3, 22 giugno 2020 n. 12119)”. Detta sentenza tratta di una fattispecie in cui il limite riguardava professionisti edili e contratti assicurativi portanti detto limite, di cui alla clausola responsabilità in solido. La soluzione adottata, appena sopra riportata, esclude la nullità e la vessatorietà. Sul solco della chiara sentenza Cass. 17323/23 si sono posti, invece, anche alcuni Giudici di merito (non ultimo Trib. Milano, Sez. VII, dott.ssa Nicotra, n. 5693 del 9.7.25) che, cambiando opinione rispetto al passato, ha affermato: “Non si ritiene applicabile la limitazione invocata dalla terza chiamata per la sussistenza della responsabilità solidale dell’appaltatore in relazione al credito di € 877,25, alla luce del recente orientamento della Corte di Cassazione che ha ribadito la necessità che l’obbligo indennitario dell’assicuratore si estenda all’intero importo dovuto al terzo danneggiato poiché solo in tal modo viene ad essere attuata la funzione, propria del suddetto contratto assicurativo, di liberare il patrimonio dell’assicurato dall’obbligazione risarcitoria (cfr. Cass. Civ. n. 17656 del 2023)”. Definisce ora il dibattito giurisprudenziale Cass. Civ. Sez. III, 31.5.25 n° 14679, relatore dott. Tatangelo, in un Collegio in cui era presente anche il Dott. Rossetti, che ha definitivamente benedetto la legittimità di detta clausola, affermandone la piena validità e la non vessatorietà. La Corte di Cassazione ha confermato la validità di una clausola di polizza RC professionale che limita la copertura assicurativa alla sola quota di responsabilità dell’assicurato. In particolare, la Corte ha stabilito che tale clausola delimita l’oggetto del contratto – cioè il rischio effettivamente assicurato – e non costituisce una limitazione della responsabilità dell’assicuratore. Ciò significa che la polizza copre il danno direttamente provocato dall’assicurato, ma esclude la quota di danno non imputabile a lui (ad esempio la parte eccedente dovuta all’insolvenza di altri corresponsabili o alla scelta discrezionale del danneggiato). In forza di questa valutazione, la Corte ha rigettato l’obiezione di nullità: la clausola non è nulla né vessatoria e non richiede la specifica approvazione scritta di cui all’art. 1341 c.c. (“Con esso, nella sostanza, si sostiene che l’esclusione dell’indennizzo per la quota di responsabilità eccedente quella dell’assi-curato costituirebbe una limitazione della responsabilità dell’assicuratore (questione più specificamente oggetto del secondo motivo del ricorso, cui si fa rinvio). In base alla clausola negoziale di cui si discute, il rischio assicurato, peraltro, non resta di certo escluso (valendo comunque la copertura assicurativa per la quota di responsabilità risarcitoria a carico dell’assicurato), ma solo delimitato. Va, comunque, senz’altro esclusa la radicale nullità della clausola in questione”). La clausola (art. 1.10 “copertura alla sola quota dell’Assicurato”) circoscrive la garanzia alla porzione di danno effettivamente cagionata dall’assicurato. In altre parole, l’oggetto dell’assicurazione è limitato a questa quota, mentre è esclusa ogni quota non causalmente riconducibile all’assicurato (per esempio, il danno che resta a suo carico a causa dell’insolvenza degli altri responsabili o per la scelta del danneggiato). Per la Cassazione si tratta di una individuazione e delimitazione del rischio concretamente assicurato, non di una deroga o esclusione radicale del sinistro coperto (“La Corte d’Appello ha, peraltro, osservato che l’estensione della copertura assicurativa all’intero importo dovuto dall’assicurato a titolo di responsabilità professionale, anche in solido con altri responsabili (con la conseguente surroga dell’assicuratore nel suo diritto di regresso nei confronti dei corresponsabili), è l’oggetto ordinario dell’obbligo indennitario, ma ciò non esclude la possibilità di prevedere la limitazione della garanzia alla sola quota di responsabilità dello stesso assicurato, come avvenuto nella specie, senza che possa ritenersi che una siffatta clausola implichi né una limitazione delle conseguenze della colpa dell’inadempimento, né una radicale esclusione del rischio garantito”). La clausola non viene considerata “limitativa della responsabilità” dell’assicuratore ai sensi dell’art. 1341 c.c. (che richiede firma specifica per le clausole vessatorie), ma come definizione dell’oggetto del contratto. Di conseguenza non vi è una nullità radicale: la maggiore convenienza per l’assicuratore (pagare solo una quota di indennizzo) non inficia la validità del contratto, poiché si tratta di negoziazione libera sulle prestazioni a favore del premio corrisposto, e non di una limitazione di colpa. Il contraente può pattuire di limitare la copertura al proprio danno diretto, assumendosi in proprio il rischio residuo (2.3 Ritiene la Corte che la clausola in questione debba qualificarsi come clausola che individua e delimita il rischio assicurato e non come previsione di una limitazione della responsabilità dell’assicuratore, onde essa non necessita di specifica approva-zione per iscritto ai sensi dell’art. 1341 c.c. Non vi è una limitazione di responsabilità dello assicuratore, ma una mera individuazione e delimitazione del rischio effettivamente in concreto oggetto della garanzia assicurativa, quindi una previsione negoziale volta a individuare e delimitare l’oggetto del contratto). La Corte evidenzia che in caso di responsabilità solidale di più soggetti il professionista corre due rischi diversi. Il primo è il rischio di dover risarcire il danno corrispondente alla propria quota di colpa (il danno effettivamente causato al terzo dal professionista), che la polizza copre con la clausola in esame. Il secondo rischio è di dover liquidare un importo superiore alla propria quota a causa dell’insolvenza degli altri corresponsabili o della scelta del danneggiato (esercizio di surroga interna infruttuoso). Questo rischio “eccedente”, pur conseguenza dell’illecito in senso lato, dipende da circostanze esterne (solvibilità altrui o strategie del danneggiato) e viene espressamente escluso dalla polizza. La Cassazione rileva che, dato che ognuno contribuisce per la propria quota di danno, l’ordinamento considera naturalisticamente imputabile ad ognuno la sua parte di responsabilità: la clausola in questione assicura solo il rischio della quota imputabile all’assicurato, mentre l’ulteriore rischio (da solidarietà passiva residua) viene liberamente non assicurato (Si legge: “Ciò conferma che costituisce una individuazione e delimitazione del rischio assicurato la pattuizione che limita la copertura della responsabilità civile per la propria attività professionale alla prima tipologia di rischio, cioè al rischio di dover risarcire i danni effettivamente imputabili alla condotta illecita del professionista, senza comprendervi e, quindi, escludendo quella relativa alla seconda, cioè il rischio di dover risarcire danni eccedenti la propria quota di responsabilità, derivante (più che dalla negligenza professionale, che ne è solo il presupposto)dalla eventuale insolvibilità dei corresponsabili del danno provocato ai terzi. Ed il professionista ben può scegliere di limitare l’assicurazione del proprio rischio professionale per la responsabilità civile a quello direttamente ed esclusivamente riconducibile alla propria(eventualmente negligente) condotta professionale, assumendosi in proprio quello ulteriore, e di diversa natura (anche perché derivante da diverse circostanze, estranee alla sua condotta professionale), che potrebbe conseguire all’eventuale esito negativo delle azioni di regresso nei confronti dei corresponsabili. In definitiva, oltre al rischio relativo alle dirette conseguenze della responsabilità professionale(cioè, il danno arrecato al terzo ed effettivamente ricollegabile causalmente alla condotta professionale negligente dell’assicurato), quando questa è collettiva e, quindi, la responsabilità è solidale, sussiste per il professionista anche un ulteriore e diverso rischio (la cui eventuale realizzazione prescinde dalla sua negligente condotta professionale, ma dipende da altre circostanze), vale a dire quello dell’esito negativo delle azioni di regresso, che pure gli spettano, secondo la legge. E, trattandosi di due diversi rischi, la limitazione della copertura assicurativa ad uno solo di essi non può ritenersi costituire una limitazione di responsabilità dell’assicuratore ma rappresenta una espressa delimitazione dell’oggetto del contratto”). Poiché il rischio coperto è ridotto (solo quota di colpa dell’assicurato), la clausola incide sulla determinazione del premio. La Corte sottolinea che la funzione tipica dell’assicurazione RC – liberare il patrimonio dell’assicurato dall’obbligazione risarcitoria – viene orientata su un rischio più limitato. Ne consegue che, in presenza di clausole di tale natura, l’ammontare del premio sarà commisurato alla minore entità del rischio effettivamente garantito. Viceversa, se nel contratto non fosse prevista alcuna specifica delimitazione, la copertura “ordinaria” riguarda tutte le conseguenze della responsabilità professionale (incluso il rischio residuo da corresponsabili insolventi) e comporta premio più alto (Va, quindi, data continuità al già richiamato indirizzo di questa Corte per cui, in mancanza di diversa specificazione, l’assicurazione della responsabilità civile copre integralmente tutti i rischi ad essa conseguenti (onde l’assicuratore deve coprire integralmente l’esborso dell’assicurato al danneggiato conservando, poi, il diritto surroga nelle azioni di regresso, ed assumendosi così il rischio del loro esito). Tale conclusione vale, appunto, per il caso in cui manchi una specifica clausola di delimitazione di tal fatta; e non si estende affatto, per quanto appena argomentato, al ben diverso caso in cui la clausola sia stata voluta dalle parti e da loro liberamente inserita nel contratto di assicurazione, evidentemente parametrandovi l’entità delle rispettive prestazioni delle parti”). Il criterio utilizzato pare quello più logico. Il riferimento alla proporzionalità con il premio sembra anch’esso decisivo. Non è escluso, tuttavia, un intervento delle Sezioni Unite.
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