Nullità delle clausole contrattuali tra medico e struttura sanitaria: vietata la manleva integrale per colpa lieve

La rivalsa della Casa di Cura nei confronti del Medico libero-professionista in regime di solvenza; la Cassazione (Cass. Civ., Sez. III, ord. 17.4.2026, n. 9949) sancisce che l’art. 9 della L. 24/2017 costituisce norma imperativa.

Come può agire in rivalsa, nei confronti del medico libero-professionista, la Casa di Cura che ha pagato il paziente che è stato danneggiato all’interno della propria struttura? Che rapporto intercorre fra struttura e medico?

La vicenda trae origine dall’errata esecuzione di un intervento da parte di un chirurgo, il quale aveva stipulato con la Casa di Cura un contratto per il quale si sarebbe servito dei locali della stessa per eseguire l’operazione, stipulando parallelamente con il paziente un altro contratto per la specifica esecuzione della prestazione chirurgica.

L’intervento aveva avuto complicanze a causa dell’errato adempimento della prestazione da parte del chirurgo; per tale motivo il paziente aveva agito in giudizio per il risarcimento del danno contro la Casa di Cura, la quale, a sua volta, aveva formulato domanda di regresso e manleva contro il chirurgo che aveva eseguito l’operazione, fondando la propria pretesa sul contratto libero-professionale stipulato, che prevedeva la possibilità di rivalsa della Casa di Cura anche oltre i limiti stabiliti dall’art. 9 della L. 24/2017.

Il Tribunale condannava la Casa di Cura al risarcimento del danno nei confronti del danneggiato e il chirurgo a rifondere alla struttura sanitaria tutto quanto da essa pagato. Avverso la sentenza proponeva appello il chirurgo, il quale sosteneva la nullità per indeterminatezza e immeritevolezza della clausola contrattuale derogatoria. La Corte territoriale accoglieva l’appello, ritenendo applicabile l’art. 9 della L. 24/2017, ma ritenendo tardiva l’eccezione di nullità della clausola contrattuale.

Tale sentenza è stata impugnata dalla Casa di Cura con cinque motivi di ricorso per cassazione.

La ricorrente deduce che la Corte territoriale ha circoscritto il proprio scrutinio al solo profilo contrattuale della domanda, omettendo di valutare la questione costituita dal “regresso civilistico nei rapporti interni tra condebitori solidali”, poiché la limitazione quantitativa della rivalsa prevista dall’art. 9 sarebbe giustificata solo nei casi in cui il sanitario risponda secondo il paradigma aquiliano, mentre il rapporto contrattuale medico-paziente escluderebbe tale giustificazione e darebbe spazio all’applicazione delle regole in materia di regresso tra condebitori solidali ex art. 1298 c.c. In tale ottica, la ricorrente afferma che “la Corte territoriale, applicando invece l’art. 9 della L. 24/2017, le avrebbe negato ogni possibilità di ripetere dal condebitore quanto dovuto secondo la rispettiva quota di responsabilità, in contrasto con i principi che regolano la solidarietà e il regresso”.

La Corte chiarisce che “Ciò che rileva ai fini dell’applicabilità dell’art. 9 della L. 24/2017 non è la qualificazione della responsabilità del sanitario verso il paziente in termini contrattuali o aquiliani, bensì il fatto che il danno si sia prodotto nell’ambito di una prestazione sanitaria erogata attraverso l’organizzazione della struttura che abbia messo a disposizione sale operatorie, apparecchiature, personale e supporti logistico-assistenziali”.

Non rileva la qualificazione del rapporto giuridico, bensì la fattispecie concreta per la quale un professionista si serve di una struttura sanitaria per lo svolgimento della propria attività. Il solo fatto che vi sia tale rapporto trilaterale – a prescindere dalla stipula di un contratto medico-paziente legato alla specifica attività professionale – giustifica l’applicabilità dell’art. 9 della L. 24/2017.

La Corte di Cassazione chiarisce come – in caso di danno dovuto a colpa lieve del professionista, ossia quando l’attività svolta rientra all’interno dei canoni di prevedibilità e non eccezionalità della prestazione – la responsabilità si debba presumere paritaria, in quanto devono essere equamente spartiti i benefici e i costi derivanti dall’esercizio di tale attività. La struttura sanitaria non può essere esentata da ogni responsabilità per il solo fatto che il chirurgo ha concluso un contatto con il paziente per la specifica esecuzione della prestazione sanitaria.

L’esercente la professione sanitaria – anche se libero professionista e unico soggetto contrattualmente obbligato alla prestazione professionale verso il paziente – opera quale ausiliario della struttura sanitaria stessa ai sensi dell’art. 1228 c.c. e, perciò, quest’ultima risponde verso il paziente stesso per fatto proprio e può agire in rivalsa verso il chirurgo inadempiente solo nei limiti dell’art. 9 della L. 24/2017. Infatti, “detta prescrizione normativa non ha la funzione di ridefinire il titolo della responsabilità del sanitario verso il paziente, ma persegue l’obiettivo, coerente con la ratio complessiva della L. 24/2017, di bilanciare l’assunzione del rischio organizzativo da parte della struttura con una responsabilità del sanitario circoscritta alle ipotesi di maggiore gravità della colpa”.

Qual è allora la rilevanza della pattuizione contrattuale chirurgo – struttura sanitaria? L’art. 9 della L. 24/2017 è espressamente inderogabile?

La ricorrente afferma che l’art. 9 non costituisce norma imperativa, poiché – secondo il tenore letterale della legge – solo all’art. 7 è stato attribuito tale carattere di inderogabilità dal legislatore. Perciò, l’articolo in questione sarebbe derogabile da un’espressa pattuizione contrattuale, la quale ben potrebbe prevedere una diversa ripartizione delle responsabilità a seconda delle specifiche attività compiute da ciascun contraente e a seconda degli specifici inadempimenti compiuti.

La Corte, sul punto, ammette la non espressa inderogabilità della norma, ma, comunque, dichiara il motivo infondato con una motivazione che lascia spazio a future critiche e argomentazioni sul punto. La Suprema Corte, infatti, chiarisce che, sebbene l’art. 9 non sia espressamente inderogabile, “la Corte territoriale ha individuato nell’art. 9 della L. 24/2017 la norma regolatrice del rapporto interno tra struttura sanitaria ed esercente la professione sanitaria, ha ritenuto tale disciplina applicabile alla fattispecie concreta e ha subordinato l’accoglimento della domanda di rivalsa al riscontro del dolo o della colpa grave, escludendo in fatto la sussistenza di tale requisito”.

Una motivazione che è finalizzata alla tenuta dell’impianto costruito e della coerenza di quanto affermato precedentemente. Tuttavia, l’inderogabilità dell’art. 9 della L. 24/2017 non può essere affermata dalla Corte, poiché la legge non la prevede. Tale circostanza espone la tenuta della norma a diversi rischi, poiché la soluzione prospettata dalla Cassazione non giustifica, in sé e per sé, l’assoluta prevalenza di tale norma, ma la giustifica esclusivamente in una logica sistematica. Sembrerebbe che l’inderogabilità dell’art. 9 della L. 24/2017 sia garantita solamente in via pretoria e, dunque, sia soggetta ad eventuali futuri mutamenti giurisprudenziali. Un’integrazione legislativa sarebbe auspicabile al fine di garantire certezza e di escludere ogni possibile interpretazione differente della norma.

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