La problematica della validità del contratto di assicurazione “claims made” è stata ripetutamente affrontata nello scorso decennio, con un duplice intervento delle Sezioni Unite.
Si tratta di una clausola che delimita l’oggetto del contratto o che invece limita la responsabilità dell’assicuratore? Può essere considerata una clausola atipica e quindi soggetta a un giudizio di meritevolezza ex art. 1322 c.c.? La clausola potrebbe essere nulla per difetto di causa (ad esempio perché svuota la copertura assicurativa)? È possibile che integri una decadenza convenzionale illegittima, specie quando fa dipendere la copertura da un evento rimesso a un terzo?
Con la prima delle due sentenze a Sezioni Unite, nella motivazione, la Suprema Corte (Cass. Civ. a Sezioni Unite n. 9140 del 26.01.2016, al punto 13 della motivazione) ha affermato che: “13. Si tratta invero di stabilire se essa vada qualificata come limitativa della responsabilità, per gli effetti dell’art. 1341 cod. civ., ovvero dell’oggetto del contratto, tenendo conto che, in linea generale, per clausole limitative della responsabilità si intendono quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all’oggetto del contratto le clausole che riguardano il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito (Cass. civ. 7 agosto 2014, n. 17783; Cass. civ. 7 aprile 2010, n. 8235; Cass. civ. 10 novembre 2009, n. 23741). In siffatta prospettiva si predica che si ha delimitazione dell’oggetto quando la clausola negoziale ha lo scopo di stabilire gli obblighi concretamente assunti dalle parti, laddove è delimitativa della responsabilità quella che ha l’effetto di escludere una responsabilità che, rientrando, in tesi, nell’oggetto, sarebbe altrimenti insorta”.
La stessa sentenza ha, quindi, affermato: “La clausola claims made con garanzia pregressa è lecita perché afferisce a un solo elemento del rischio garantito, la condotta colposa posta già in essere e peraltro ignorata, restando invece impregiudicata l’alea dell’avveramento progressivo degli altri elementi costitutivi dell’impoverimento patrimoniale del danneggiante-assicurato”.
E’ rilevante la premessa storica e logica di detto intervento delle Sezioni Unite, a pag. 4, al punto 4, ultimo paragrafo: “Senza addentrarsi nella “storia” della formula e del contesto giurisprudenziale ed economico in cui essa ebbe a germogliare, in quanto esorbitante rispetto ai fini della presente esposizione, mette conto nondimeno rilevare, per una migliore comprensione degli interessi in gioco, che la sua introduzione, circoscrivendo l’operatività dell’assicurazione a soli sinistri per i quali nella vigenza del contratto il danneggiato richieda all’assicurato il risarcimento del danno subito, e il danneggiato assicurato ne dia comunicazione alla propria compagnia perché provveda a tenerlo indenne, consente alla società di conoscere con precisione sino a quando sarà tenuta a manlevare il garantito e ad appostare in bilancio le somme necessarie per far fronte alle relative obbligazioni, con quel che ne consegue, tra l’altro, in punto di facilitazione nel calcolo del premio da esigere”.
Le Sezioni Unite, per comporre il contrasto precedentemente insorto e per recepire un contratto di genesi non italiana nell’evoluzione del contesto socioeconomico, evidenziavano la funzione equilibratoria del contratto “claims made”, con riverbero sul mercato microsociale, in termini di trasparenza e di contenimento del costo dei premi.
Detta sentenza stabiliva, a seguire, i termini di ricevibilità di detto modello.
La Terza Sezione Civile della Suprema Corte, poco più di un anno dopo, ha affermato, invece, che il modello claims made è “molto distante da quello italiano”, enunciando un principio difensivo, che si è posto in netto contrasto con il ragionamento delle Sezioni Unite.
La sentenza n. 9140/2016, descritte le polizze claims made, escludeva, infatti, qualsiasi profilo di loro vessatorietà o di nullità.
L’esame della polizza si spostava sul periodo di sua retroattività, escludendo ogni possibile nullità per vanificazione della causa del contratto e giungendo all’esame del concetto di meritevolezza dei contratti claims made cosiddetti “misti” o “spuri”.
La sintesi proposta è stata la seguente: “15. Se tutto questo è vero, il discostamento dal modello codicistico introdotto dalla clausola claims made impura, che è quella che qui interessa, mirando a circoscrivere la copertura assicurativa in dipendenza di un fattore temporale aggiuntivo, rispetto al dato costituito dall’epoca in cui è stata realizzata la condotta lesiva, si inscrive a pieno titolo nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, entro i quali, a norma dell’art. 1905 c.c., l’assicuratore è tenuto a risarcire il danno sofferto dall’assicurato. E poiché non è seriamente predicabile che l’assicurazione della responsabilità civile sia ontologicamente incompatibile con tale disposizione, il patto claims made è volto in definitiva a stabilire quanti siano, rispetto all’archetipo fissato dall’art. 1917 c.c., i sinistri indennizzabili, così venendo a delimitare l’oggetto, piuttosto che la responsabilità”.
Quindi: “Ne deriva che correttamente il giudice di merito ha escluso sia le ragioni di nullità fatte valere dall’esponente che il carattere vessatorio della clausola”.
È seguita la rilevante affermazione per cui “è di intuitiva evidenza che qualsivoglia indagine sulla meritevolezza deve necessariamente essere condotta in concreto, con riferimento, cioè, alla fattispecie negoziale di volta in volta sottoposta alla valutazione dell’interprete”.
Un primo criterio di valutazione è stato proposto a seguire, nell’affermare che: “E’ sufficiente al riguardo considerare che la prospettazione dell’immeritevolezza è, in via di principio, infondata con riferimento alle clausole c.d. pure, che, non prevedendo limitazioni temporali alla loro retroattività, svalutano del tutto la rilevanza dell’epoca di commissione del fatto illecito, mentre l’esito dello scrutinio sembra assai più problematico con riferimento alle clausole c.d. impure, a partire da quella, particolarmente penalizzante, che limita la copertura alla sola ipotesi che, durante il tempo dell’assicurazione, intervengano sia il sinistro che la richiesta di risarcimento. Quanto poi alle clausole che estendono la garanzia al rischio pregresso, l’apprezzamento non potrà non farsi carico del rilevo che, in casi siffatti, il sinallagma contrattuale, che nell’ultimo periodo di vita del rapporto è destinato a funzionare in maniera assai ridotta, quanto alla copertura delle condotte realizzate nel relativo arco temporale, continuerà nondimeno a operare con riferimento alle richieste risarcitorie avanzate a fronte di comportamenti dell’assicurato antecedenti alla stipula, di talché l’eventualità, paventata nell’arresto n. 3622 del 2014, di una mancanza di corrispettività tra pagamento del premio e diritto all’indennizzo, non è poi così scontata. Peraltro, è evidente che della copertura del rischio pregresso nulla potrà farsene l’esordiente, il quale non ha alcun interesse ad assicurare inesistenti sue condotte precedenti alla stipula, di talché anche tale circostanza entrerà, se del caso, nella griglia valutativa della meritevolezza”.
Appariva decisivo il conferimento ai Giudici di merito del potere e del dovere di decidere, di volta in volta, nel caso concreto, se si potesse parlare di meritevolezza, affermando le Sezioni Unite che: “19. Va poi da sé che l’esegesi, ove non approdi a risultati appaganti sulla base di dati propri della clausola, che risultino in sé di fulminante evidenza in un senso o nell’altro, non può prescindere dalla considerazione, da un lato, dell’esistenza di un contesto caratterizzato dalla spiccata asimmetria delle parti e nel quale il contraente non predisponente, ancorché in tesi qualificabile come “professionista”, è, in realtà, il più delle volte sguarnito di esaustive informazioni in ordine ai complessi meccanismi giuridici che governano il sistema della responsabilità civile; dall’altro, di tutte le circostanze del caso concreto, ivi compresi altri profili della disciplina pattizia, quali, ad esempio, l’entità del premio pagato dall’assicurato, così in definitiva risolvendosi in un giudizio di stretto merito che, se adeguatamente motivato, è insindacabile in sede di legittimità”.
Dopo la rivoluzione apparente della sentenza anti claims made del 2017 (Cass. Civ., Sez. III, sent. 28.4.2017, n. 10506, est. Rossetti), la Suprema Corte (Cass. civ. S.U. III, ord. 24.9.18 n. 22437) è tornata subito a collocarsi nel solco della precedente sentenza delle Sezioni Unite, riaffermando che: “il modello dell’assicurazione della responsabilità civile con clausole “on claims made basis”, che è volto a indirizzare il rischio dell’impoverimento del patrimonio dell’assicurato pur sempre a seguito di u sinistro, inteso come accadimento materiale, è partecipe del tipo dell’assicurazione contro i danni, quale deroga consentita all’articolo 1917 del Cc, comma 1 non incidendo sulla funzione assicurativa il meccanismo di operatività della polizza legato alla richiesta risarcitoria del terzo danneggiato comunicata all’assicuratore. Ne consegue che, rispetto al singolo contratto di assicurazione, non si impone un test di meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, ai sensi dell’articolo 1322 del Cc, comma 2, ma la tutela invocabile del contraente assicurato può investire, in termini di effettività, diversi piani, dalla fase che precede la conclusione del contratto sino a quella dell’attuazione del rapporto, con attivazione die rimedi pertinenti ai profili implicati, ossia (esemplificando): responsabilità risarcitoria precontrattuale anche nel caso di contratto concluso a condizioni svantaggiose; nullità, anche parziale, del contratto per difetto di causa in concreto, con conformazione secondo le congruenti indicazioni di legge o, comunque, secondo il principio dell’adeguatezza del contratto assicurativo allo scopo pratico perseguito dai contraenti; conformazione del rapporto in caso di clausola abusiva (come quella di recesso in caso di denuncia di sinistro)”.
Si è letto, ai punti 14.2 e seguenti della motivazione di detta sentenza: “in questa prospettiva è da assumersi l’approdo nomofilattico della citata sentenza n. 9140 del 2016 sulla assicurabilità dei rischi pregressi, là dove si pone in risalto, segnatamente, che “il rischio dell’aggressione del patrimonio dell’assicurato in dipendenza di un sinistro verificatosi nel periodo contemplato della polizza si concretizza progressivamente, perché esso non si esaurisce nella sola condotta materiale, cui pur è riconducibile causalmente il danno, occorrendo anche la manifestazione del danneggiato di esercitare il diritto di risarcimento”.
Sicché, la liceità della claims made con “garanzia pregressa” si apprezza “perché afferisce a un solo elemento del rischio garantito, la condotta colposa posta già in essere e peraltro ignorata, restando invece pregiudicata l’alea dell’avveramento progressivo degli altri elementi costitutivi dell’impoverimento patrimoniale del danneggiante- assicurato”.
14.3. – Ove, poi, si riconduca ancora nell’area del concetto di rischio assicurabile l’argomentazione giuridica, le conclusioni anzidette trovano ulteriore conforto in quel successivo passaggio della sentenza in cui la clausola claims made (seppure con uno sguardo incentrato su quella “impura”, ma in base ad assunti già spesi in linea più generale) è vista in termini di delimitazione dell’oggetto del contratto (con conseguente esclusione, quindi, della natura vessatoria della clausola ai sensi dell’art. 1341 c.c., in quanto non limitativa della responsabilità: approdo, questo, di un’interpretazione nomofilattica che va anche qui ribadito), correlandosi l’insorgenza dell’indennizzo, e specularmente dell’obbligo di manleva, alla combinata ricorrenza della condotta del danneggiante (la vicenda storica determinativa delle “conseguenze patrimoniali” di cui “l’assicurato intende traslare il rischio”: cioè, del “danno”) e della richiesta del danneggiato.
14.4. – Se è così, l’ambito delineato risulta allora consentaneo ad una deroga convenzionale, abilitata dall’art. 1932 c.c., alla disciplina del modello di assicurazione della responsabilità civile (o sotto-tipo) di cui all’art. 1917 c.c., comma 1 senza che ciò comporti una deviazione strutturale della fattispecie negoziale tale da estraniarla dal tipo, nel contesto del più ampio genus dell’assicurazione contro i danni (art. 1904 c.c.), della cui causa indennitaria la clausola claims made è pienamente partecipe.
14.5. – La già ricordata scelta legislativa di questi ultimi tempi lo conferma, avendo portato ad emersione quella circolarità tra impianto codicistico e microsistema speciale che, nella evidenziata saldatura tra i due ambiti, esprime una forza ordinante particolarmente efficace, consentendo anche una simbiosi di categorie e rimedi.
- – La prima conseguenza di un tale esito ermeneutico è quella del superamento di un giudizio improntato alla logica propria della “meritevolezza”, siccome ancorata al presupposto della atipicità contrattuale (art. 1322 c.c., comma2) e, quindi, frutto di una autonomia privata che, in quel determinato e peculiare esercizio, sebbene abbia già trovato riconoscimento nella realtà socioeconomica, non ancora rinviene il proprio referente nel “tipo” prefigurato dalla legge.
Là dove, poi, quest’ultima, la legge, non può evidentemente soggiacere, in quanto tale, al test anzidetto, bensì solo ad una verifica (ove ritenuta rilevante e con un fumus di consistenza) di rispondenza ai parametri recati dalla sua fonte di validazione, ossia quello costituzionali” (si veda anche Cass. civ. sez. VI, 9.7.19, ord. n. 18413).
Dunque, un contratto valido, mai nullo, né più soggetto al test di meritevolezza.
In tale ottica, hanno iniziato a porsi i Giudici di merito.
Il Tribunale di Milano (Trib. Milano, Sez. V civ., n. 8284 del 24.7.18, G.U. Monte) ha affermato che: “va respinta la domanda dell’assicurato, formulata nei confronti della convenuta assicurazione, volta ad ottenere la condanna dell’art. 1917, co. II e III c.c. dell’assicuratore per l’effetto di condannarla a manlevare quest’ultimo da ogni risarcimento dovuto al danneggiato.
È fondata, infatti, l’eccezione d’inoperatività della polizza formula della convenuta compagnia assicuratrice. La convenuta ha fatto riferimento alla clausola della polizza, stipulata dal professionista, c.d. claims made (art. B.2 inizio e termine della garanzia), la quale prevede che l’assicurazione vale per i reclami presentati per la prima volta all’assicurato e da questi debitamente denunciati agli assicuratori nel corso del periodo di assicurazione o durante qualsiasi periodo concesso per la denuncia, indipendentemente dalla data in cui i comportamenti che abbiano causato tali reclami sono stati posti in essere. La convenuta ha rilevato che la polizza è operatività solo per i Reclami – tra cui “qualsiasi richiesta di risarcimento presentata all’assicurato e qualsiasi diffida scritta o verbale ricevuta dall’assicurato, in cui un terzo esprima l’intenzione di attribuire all’assicurato una responsabilità civile professionale per perdita o danni” – pervenuti per la prima volta all’assicurato nel corso del periodo di copertura e ne ha dedotto che la garanzia non copra il reclamo pervenuto al professionista assicurato in data antecedente la stipulazione della polizza.
Al riguardo la convenuta ha affermato che nel gennaio 2012 erano già emerse carenze progettuali ed in data 18 aprile 2012 era stata inviata a mezzo fax al professionista la missiva della danneggiata a mezzo dei propri avvocati, nella quale si riferiva che l’interruzione dei rapporti tra le parti veniva ascritta alla censurabile prestazione professionale resa dal professionista.
In effetti nella missiva 18.4.2018, inviata dai legali della danneggiata, si afferma fra l’altro: “la nostra assistita eccepisce che vi sarebbero contestazioni su talune delle prestazioni rese dal Suo assistito (sotto il profilo dei ritardi mancanze, oneri maggiori per il cliente da affrontare) lamentela queste già denunciate più volte oralmente dal professionista alla presenza di numerosi testimoni…i nostri assistiti eccepiscono che l’unica ragione dello scioglimento del rapporto contrattuale con l’architetto sia costituita dalle manchevolezze sopra indicate nell’esecuzione degli incarichi conferitegli. Non resta pertanto che contestare fermamente le richieste formulate dall’architetto, preavvertendo che tuteleremo le ragioni della nostra assistita nelle opportune sedi, ove occorresse”. È indubbio, quindi, che alla data di stipulazione della polizza del 2 maggio 2013 il professionista assicurato fosse al corrente del fatto che la danneggiata era intenzionata a ribadire in sede giudiziale la contestazione di talune prestazioni rese dall’architetto, sotto il profilo dei ritardi e mancanze, oneri maggiori per il cliente, avvertimento questo che esprimeva l’intenzione di attribuire all’assicurato una responsabilità civile professionale per danni.
Ne consegue che in base alla clausola art. B. 2 (inizio e termine della garanzia) la polizza non vale per la richiesta risarcitoria oggetto del presente giudizio in quanto relativa ad un reclamo della committente antecedente la decorrenza della polizza assicurativa. (P.Ca.)” (si veda anche Trib. Milano, 5.02.19 Sez. I, est. Di Plotti).
Negli anni, la giurisprudenza si è consolidata.
Infatti, la Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. III, 22.04.22, n. 12908) ha riconosciuto che: “Non può essere affetta da nullità ex art. 2965 c.c. la clausola claims made, giacché l’atteggiarsi della richiesta del terzo, quale evento futuro, imprevisto ed imprevedibile, è del tutto coerente con la struttura propria del contratto di assicurazione contro i danni, in cui l’operatività della copertura deve dipendere dal fatto non dell’assicurato”.
Ancora (Cass. Civ., Sez. III, 8.05.24, n. 12462) si è letto che: “In tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola “claims made” non integra una decadenza convenzionale, nulla ex art. 2965 c.c. nella misura in cui fa dipendere la perdita del diritto dalla scelta di un terzo, dal momento che la richiesta del danneggiato è fattore concorrente alla identificazione del rischio assicurato, consentendo pertanto di ricondurre tale tipologia di contratto al modello di assicurazione della responsabilità civile, nel contesto del più ampio genus dell’assicurazione contro i danni ex art. 1904 c.c., della cui causa indennitaria la clausola “claims made” è pienamente partecipe” (si veda anche Cass. Civ., Sez. III, 2.02.24, n. 3123; Cass. Civ., Sez. III, 15.11.24, n. 29483 e Trib. Milano, Sez. I, G.U. dott.ssa Anna Bellesi, n. 4723 del 10.06.25).
Infine, di recente, il Tribunale di Novara (sent. n° 2449 del 3.4.2026) ha ribadito la validità di un contratto “claims made”, richiamando la citata giurisprudenza, anche in presenza di una retroattività triennale.
Ha affermato: “In tema di clausole claims made, la Corte di Cassazione ne ha affermato la validità, escludendone la vessatorietà o nullità e chiarendo che occorre verificarne la conformità ai limiti dall’ordinamento giuridico nella sua complessità, con indagine da svolgersi sulla causa concreta del contratto, sotto il profilo della liceità e dell’adeguatezza dell’assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti (Cass. 9140/2016; 18413/2019; 12981/2022; 12462/2024). Nel caso di specie, quanto alla circostanza che la decadenza sia rimessa alla scelta di un terzo, essa è stata riconosciuta come del tutto legittima, in quanto “coerente con la struttura propria del contratto di assicurazione contro i danni, in cui l’operatività della copertura deve dipendere da fatto non dell’assicurato; la clausola claims made non integra una decadenza convenzionale, nulla ex art. 2965 c.c., nella misura in cui fa dipendere la perdita del diritto dalla scelta di un terzo, dal momento che la richiesta del danneggiato è fattore concorrente alla identificazione del rischio assicurato, consentendo pertanto di ricondurre tale tipologia di contratto al modello di assicurazione della responsabilità civile” (Cass. 29483/2024).
In relazione al contratto in esame, la limitazione dell’operatività della garanzia ai fatti occorsi nei tre anni antecedenti alla stipulazione del contratto, da leggersi in combinazione con la previsione di un premio non particolarmente elevato, consente di affermare l’adeguatezza dell’assetto negoziale a realizzare la causa concreta del contratto assicurativo. D’altronde, ha costituito una libera scelta dell’assicurato quella di rivolgersi successivamente ad altra compagnia assicurativa, così non potendo fruire della polizza al momento della denuncia del sinistro, che, in ragione della data di verificazione, sarebbe stato oggetto di copertura assicurativa. Deve affermarsi, dunque, l’inoperatività della polizza in relazione alla vicenda oggetto del presente giudizio”.
La Suprema Corte, del resto (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 15447 del 10.6.25), aveva appena ribadito che: “In tema di assicurazione della responsabilità civile, in presenza di una clausola claims made impura – che estende la garanzia ai comportamenti dell’assicurato antecedenti alla data della stipulazione del contratto purché le richieste risarcitorie siano formulate durante la vigenza della polizza – la mancata previsione di una c.d. sunset clause – che garantisce l’assicurato anche per le denunce pervenute per un periodo successivo alla scadenza del contratto – non rende di per sé nullo il contratto per difetto di causa concreta”.
Dall’analisi emerge con chiarezza un percorso evolutivo della giurisprudenza volto a stabilizzare definitivamente la validità delle clausole “claims made” nel sistema dell’assicurazione della responsabilità civile.
La successiva oscillazione giurisprudenziale non ha inciso in modo duraturo, poiché la Suprema Corte è rapidamente tornata su posizioni di continuità, culminate nell’abbandono del test di meritevolezza, in quanto incompatibile con un modello ormai riconosciuto come tipico o comunque fisiologico nel sistema.
Perciò, da un lato, si afferma in modo stabile che la clausola “claims made” non è nulla, né vessatoria, né integra una decadenza illegittima, mentre, dall’altro, il controllo si sposta sul piano della causa concreta e dell’equilibrio sinallagmatico, con una verifica dell’adeguatezza dell’assetto contrattuale rispetto agli interessi delle parti.
La giurisprudenza di merito si è allineata a tale impostazione, valorizzando elementi quali la conoscenza del rischio da parte dell’assicurato, la struttura temporale della copertura (retroattività, assenza di sunset clause) e il rapporto tra premio e garanzia.
Ne deriva un sistema in cui la clausola “claims made” è pienamente legittima e strutturalmente compatibile con il contratto di assicurazione e in cui eventuali criticità non incidono sulla validità astratta del modello, ma sulla operatività concreta della singola polizza.
La questione sembra dunque risolta.
All’esito dell’evoluzione giurisprudenziale, il modello “claims made” può dirsi ormai “tipizzato”, non potendosi parlare più di una deroga convenzionale tollerata. Se, però, la clausola “claims made” delimita solo l’oggetto del contratto, resta ancora non totalmente chiaro fino a che punto sia comprimibile la copertura senza svuotare la causa assicurativa e quali siano, in concreto, i criteri per valutare la “causa concreta” e l’adeguatezza del sinallagma.

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