Pare giunta ad una soluzione chiara, grazie all’intervento della Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. I civ., ord. n° 21806 del 29.7.25), la querelle relativa alla possibilità di chiedere ed ottenere interessi commerciali nell’ambito delle obbligazioni aquiliane risarcitorie e, quindi, nell’intero ampio settore della R.C.
La soluzione adottata dalla Cassazione è la seguente: “Gli interessi ex art. 1284, 4° comma, c.c. si applicano a tutte le obbligazioni pecuniarie, a prescindere dalla loro fonte, e dunque anche all’obbligazione da restituzione dell’indebito la cui genesi risale alla legge. Restano, invece, escluse dallo spettro operativo della disposizione le obbligazioni aventi carattere illiquido, in quanto rispetto a queste ultime non può dispiegarsi la funzione normativa di incentivo all’adempimento e deflazione del contenzioso”.
La sentenza ripercorre l’evoluzione normativa e giurisprudenziale.
Si legge: “3.2. Se la ratio della norma non sembra porre particolari problemi interpretativi, diversamente è a dirsi per quanto riguarda la individuazione dell’ambito di applicazione della speciale categoria di interessi, profilo in relazione al quale, invece, si è registrata nel tempo una evoluzione della giurisprudenza di questa Corte, evoluzione però in fin dei conti lineare, se si considera che le pronunce succedutesi nel tempo, seppur sulla base di differenti impianti motivazionali, hanno sempre condiviso l’idea che la norma non si applichi indistintamente a tutte le obbligazioni pecuniarie”.
All’inizio, l’interpretazione della norma era restrittiva e riguardava le sole obbligazioni contrattuali.
Infatti: “Tale esito interpretativo si è venuto a fondare in via primaria sulla valorizzazione dell’inciso preliminare della previsione (“se le parti non ne hanno determinato la misura”), essendosi argomentato che una simile condizione negativa non avrebbe avuto possibilità di concretizzarsi nel caso di obbligazioni di fonte non negoziale, non essendo possibile in tali casi procedere alla previa negoziazione del tasso di interessi applicabile”.
A seguito dei distinguo della Dottrina, si è giunti a sostenere che: “Il saggio di interessi di cui all’art. 1284, comma 4 c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d’applicazione.” (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 61 del 03/01/2023, nella quale si precisa che “Sarà naturalmente sempre possibile ricavare, in via interpretativa o sistemica, limiti normativi all’applicabilità dell’art. 1284, comma 4, c.c., in relazione a determinate e specifiche tipologie di obbligazioni”) “Il saggio d’interessi previsto dall’art. 1284, comma 4 c.c. non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrne e, quindi, anche a quelle restitutorie derivanti da nullità contrattuale, valendo la clausola di salvezza iniziale – che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura – a escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, ma non a delimitarne il campo d’applicazione (Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 7677 del 22/03/2025)”.
In particolare, la commentata sentenza si riferisce ai crediti azionati a titolo di ripetizione di indebito.
Sono poi intervenute le Sezioni Unite (Cass. Civ., SS.UU., sent. n° 12449 del 7.5.2024). Si legge, infatti, in proposito, sempre nella sentenza n° 21806/25, che: “In quella sede, le Sezioni Unite — che erano chiamate a pronunciarsi sullo specifico quesito concernente la possibilità per il giudice dell’esecuzione di riconoscere gli interessi di cui all’art. 1284, quarto comma, c.c., in assenza del loro esplicito riconoscimento nel titolo esecutivo — si sono soffermate — quale necessario passaggio argomentativo — sul tema dell’ambito di applicazione della previsione in rilievo, chiarendo “che il quarto comma dell’art. 1284 non integra un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi (cui la legge collega la relativa misura), ma rinvia ad una fattispecie, i cui elementi sono per una parte certamente rinvenibili in quelli cui la legge in generale collega l’effetto della spettanza degli interessi legali, ma per l’altra è integrata da ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale”, con la conseguenza “che uno dei diversi profili oggetto di accertamento giurisdizionale, a seguito della introduzione della controversia con la deduzione in giudizio di un determinato rapporto giuridico, (è) anche quello della ricorrenza dei presupposti applicativi dell’art. 1284, comma 4”, dovendo quindi il giudice della cognizione procedere anche allo specifico accerta-mento dell’applicabilità o meno dello speciale saggio di interessi contemplato dalla norma in esame. Accertamento — hanno proseguito le Sezioni Unite — che deve investire la varietà dei presupposti applicativi del dettato normativo, individuati, in primo luogo, nella “… natura della fonte dell’obbligazione, la quale, in base all’art. 1173 cod. civ., può essere la più varia”, venendo “in rilievo la generale distinzione fra obbligazioni contrattuali ed obbligazioni derivanti da responsabilità extracontrattuale e l’area dei crediti di lavoro (con la specifica disciplina di cui all’art. 429, comma 3, cod. civ.), ma anche, a titolo soltanto esemplificativo, una congerie di crediti, quali quelli in materia di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo di cui alla legge n. 89 del 2001, i crediti per gli alimenti (dovuti, in base all’art. 445 cod. civ., proprio dal giorno della domanda giudiziale) ed in generale i crediti derivanti da obblighi familiari, nonché, in questo quadro, i crediti non preesistenti al processo, tutti crediti, questi ultimi, per i quali può indubbiamente essere contro-versa la spettanza degli interessi in questione”. Già tale eterogenea serie di ipotesi ha quindi indotto le Sezioni Unite a chiarire che lo stabilire se “… l’obbligazione dedotta in giudizio, e destinata ad entrare nel titolo esecutivo giudiziale, sia suscettibile di produrre i super-interessi, in relazione a ciascuna delle tipologie di obbligazioni sommariamente indicate, deve essere oggetto di specifico accertamento da parte del giudice della cognizione, il che implica anche la compiuta qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio”, tenendo altresì conto di ulteriori fattori, quali la presenza o meno di una pattuizione sulla misura degli interessi, nonché l’individuazione delle specifiche tipologie di atto processuale (lato sensu) concretamente riconducibili all’ampia nozione di “domanda” utilizzata nella previsione”.
La Suprema Corte, con sentenza n° 21806/2025, ha affermato, quindi, che: “3.7 Operato tale chiarimento preliminare, l’applicabilità dell’art. 1284, quarto comma, c.c. al credito da ripetizione di indebito trova allora pieno fondamento nella già esaminata ratio della previsione che ha introdotto i c.d. superinteressi”.
In detto contesto, la Suprema Corte offre una chiara soluzione per i crediti illiquidi, poiché, nel sostenere l’applicabilità del 4° comma dell’art. 1284 c.c. all’azione di ripetizione di indebito, sostiene, anche, che: “Si è visto infatti che, senza necessità di scomodare visioni sanzionatorie, lo scopo del dettato normativo è essenzialmente deflattivo e di accelerazione del contenzioso, incentivando il soggetto convenuto come debitore ad operare un’adeguata valutazione preliminare dei rischi di causa in considerazione di un meccanismo – è cioè l’applicazione, dei super-interessi – che viene a costituire un vero e proprio costo transattivo straordinario e che quindi viene indirettamente ad incrementare nel soggetto medesimo l’elemento di avversione al rischio, inducendolo a resistere e proseguire nel giudizio solo dopo aver operato un’attenta valutazione, dei rischi di causa, ad essere quindi pervenuto ad una prognosi marcatamente favorevole, in tal modo disincentivando condotte, peraltro diffuse, di azzardo morale.
Se tale è la ratio dell’art. 1284, quarto comma, c.c., allora, è giocoforza concludere che la sua applicazione risulta condizionata dalla presenza o meno (non di un rapporto contrattuale, bensì) di uno specifico profilo, costituito dal carattere liquido o comunque agevolmente liquidabile dell’obbligazione dedotta in giudizio, in quanto è in presenza di tale elemento che il debitore – rectius il soggetto convenuto in giudizio come tale – non solo può operare la necessaria valutazione economica sui rischi di causa ma anche può determinarsi ad adempiere sua sponte, versando una somma che, appunto, risulta ab initio determinata o determinabile e non necessita quindi di quella quantificazione che può scaturire solo all’esito di un giudizio”.
Detta soluzione riporta l’applicazione del quarto comma dell’art. 1284 c.c. al suo alveo naturale.
La norma di cui all’art. 2056 c.c. non menziona, infatti, la norma contrattuale di cui all’art. 1224 c.c., tra quelle applicabili all’ambito aquiliano.
Già, peraltro, la sentenza della Suprema Corte (Cass. Civ., sent. n. 28409 del 12/06-7/11.2018) chiariva, nella motivazione, che: “Difatti il cenno alla convenzione tra le parti sul punto lumeggia come la voluntas legis sia diretta a colpire l’inadempienza, rispetto ad un obbligo liberamente e pattiziamente assunto, anche mediante l’abuso del processo come mezzo per prolungare ai danni del creditore la soddisfazione del suo diritto.
Quindi si deve concludere che la norma di cui all’art. 1284 c.c., comma 4, disciplina il saggio degli interessi legali – e come tali dovuti automaticamente senza necessità di apposita precisazione del loro saggio in sentenza – applicato a seguito d’avvio di lite sia giudiziale che arbitrale però in correlazione ad obbligazione pecuniaria che trova la sua fonte in un contratto stipulato tra le parti, anche se afferenti ad obbligo restitutorio.
Viceversa, in relazione alle obbligazioni pecuniarie derivanti dalle altre fonti indicate in art. 1173 c.c., detta disciplina non risulta applicabile poiché nemmeno in astratto è possibile ipotizzare un previo accordo tra le parti interessate circa il saggio d’interesse o le conseguenze dell’inadempimento.
Così nell’atto illecito e nelle obbligazioni derivanti da disposizione di legge – caso esaminato in questo procedimento – per la loro stessa struttura fattuale non è ipotizzabile il previo accordo tra le parti al fine di disciplinare le conseguenze di un fatto genetico dell’obbligazione del quale nemmeno è ipotizzato od ipotizzabile il suo verificarsi da parte di entrambi i soggetti”.
Si dovevano applicare soltanto gli interessi compensativi, al saggio legale (si veda anche Cass. Civ., Sez. VI, sent. 14.02.22, n. 4668 e Trib. Milano, Sez. I, sent. 1.12.21 n. 9979).
A conforto della soluzione ora adottata da Cass. 21806/25, vi era il principio assoluto (Cass. Civ., Sez. III, n. /8333 del 3.5.04) per cui: “In materia di risarcimento del danno, i versamenti di somme effettuati a favore del danneggiato nel corso del processo di liquidazione non sono imputabili agli interessi, non essendo utilizzabile il criterio previsto dall’art. 1194 cod. civ., che presuppone l’esistenza di un debito pecuniario” (Così, Cass. Civ., Sez. II 30.5.07, n. 12725 e Cass. Civ., Sez. III, 15.07.2009, n. 16448); e ciò poiché si tratta di credito non liquido.
Il Tribunale di Milano (Sez. I civ., sent. n. 5640 del 5.5.2008, G.U. Marangoni), infatti, ha ritenuto che: “In tema di risarcimento danni, la somma versata come acconto va imputata prima al capitale e poi agli interessi, posto che i versamenti effettuati in favore del danneggiato non possono essere imputati secondo i criteri di cui all’art. 1194 c.c., ovvero prima agli interessi e poi al capitale, poiché tale norma presuppone la liquidità e l’esigibilità del credito di valuta in realtà insussistente fino alla liquidazione del danno (Cass. 1.7.1994 n. 6228)” (così, Tribunale di Milano, n. 9041/2009 7/7/09 sez. 11°, G.U. dott.ssa Monte e Tribunale di Milano, n. 14294 del 30.11.09, sez. III, G.U. dott.ssa Boroni).
Ad accorgersi della illogicità della estensione di detti interessi c.d. commerciali, ad un territorio di crediti incerti, illiquidi ed esigibili, è giunto anche il Tribunale di Milano, nel chiarire (Tribunale di Milano, G.U. dott. Carbonaro, n. 516 del 22.1.2026) che: “Per tasso di interesse legale si intende sempre, nella presente sentenza, quello di cui all’art. 1284 comma 1 c.c., in quanto la norma speciale contenuta nel quarto comma dell’art. 1284 c.c. deve ritenersi applicabile – non apparendo convincente l’isolata pronunzia di cui a Cass. 61/2023 – alle sole obbligazioni pecuniarie di valuta di fonte contrattuale, come si evince dal fatto che l’applicazione è subordinata alla mancata pattuizione di un tasso diverso tra le parti”.
Tale impostazione è stata confermata anche da un’altra sentenza del Tribunale di Milano (Sez. X, est. Di Cataldo, sent. n° 3356 del 22.4.26), il quale motiva la scelta con chiarezza, affermando: “Tuttavia, tale domanda è infondata, in quanto:
– la “ratio” dell’art. 1284, comma 4, c.c. è costituita dall’intenzione del legislatore di evitare che la resistenza – poi rivelatasi infondata – ad una domanda di condanna al pagamento di una somma pecuniaria consenta al debitore di lucrare sui tempi della durata del giudizio;
– secondo Cass. Sez. Un. 12449/2024, “il quarto comma dell’art. 1284 non integra un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi (cui la legge collega la relativa misura), ma rinvia ad una fattispecie, i cui elementi sono per una parte certamente rinvenibili in quelli cui la legge in generale collega l’effetto della spettanza degli interessi legali, ma per l’altra è integrata da ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale”, per cui “uno dei diversi profili oggetto di accertamento giurisdizionale, a seguito della introduzione della controversia con la deduzione in giudizio di un determinato rapporto giuridico, (è) anche quello della ricorrenza dei presupposti applicativi dell’art. 1284, comma 4”;
– in questa prospettiva, secondo Cass. Sez. Un. 12449/2024, stabilire se “l’obbligazione dedotta in giudizio, e destinata ad entrare nel titolo esecutivo giudiziale, sia suscettibile di produrre i superinteressi, in relazione a ciascuna delle tipologie di obbligazioni sommariamente indicate, deve essere oggetto di specifico accertamento da parte del giudice della cognizione, il che implica anche la compiuta qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio”;
– da ultimo, Cass. 28036/2025 e 21806/2025 hanno escluso l’applicazione dell’art. 1284, comma 4, c.c. all’obbligazione risarcitoria da inadempimento contrattuale;
– in particolare, in queste pronunce è stato evidenziato, in primo luogo, che “l’obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell’obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli” e ciò “vale ad evidenziare, quindi, che l’obbligazione, come sopra individuata, si viene a collocare al di fuori di quello che potrebbe essere l’ambito di una previsione – l’art. 1284 c.c. – comunque dettata in relazione alle obbligazioni ab origine pecuniarie, godendo, peraltro di un regime di produzione di interessi (e rivalutazione) pienamente autonomo e derivante dal suo essere non obbligazione di valuta bensì di valore”;
– secondo queste pronunce, peraltro, “lo scopo del dettato normativo è essenzialmente deflattivo e di accelerazione del contenzioso, incentivando il soggetto convenuto come debitore ad operare un’adeguata valutazione preliminare dei rischi di causa in considerazione di un meccanismo – e cioè l’applicazione dei “super interessi” – che viene a costituire un vero e proprio costo transattivo straordinario e viene quindi indirettamente ad incrementare nel soggetto medesimo l’elemento di avversione al rischio, inducendolo a resistere e proseguire nel giudizio solo dopo aver operato un’attenta valutazione dell’alea della causa ed essere pervenuto ad una prognosi marcatamente favorevole sull’esito della stessa. Se tale è la ratio dell’art. 1284, quarto comma, c.c. – e cioè disincentivare condotte, peraltro diffuse, di azzardo morale – è giocoforza, allora, concludere che l’applicazione della previsione risulta condizionata dalla presenza o meno (non di un rapporto contrattuale, bensì) di uno specifico profilo, costituito dal carattere liquido o comunque agevolmente liquidabile dell’obbligazione dedotta in giudizio, in quanto è in presenza di tale elemento che il debitore – rectius il soggetto convenuto in giudizio come tale – non solo può operare la necessaria valutazione economica sui rischi di causa ma anche può determinarsi ad adempiere spontaneamente, versando una somma che, appunto, risulta ab initio determinata o determinabile e non necessita quindi di quella quantificazione che può scaturire solo all’esito di un giudizio. Laddove, invece, ci si misuri con un obbligo risarcitorio privo del carattere di liquidità – come appunto nel caso dell’obbligazione risarcitoria che scaturisce dall’inadempimento di una obbligazione contrattuale diversa da quella pecuniaria – e necessitante di liquidazione giudiziale, appare evidente che viene meno la stessa ratio posta alla base dell’art. 1284, quarto comma, c.c. ed anzi la sua applicazione finirebbe per costituire un eccessivo ed ingiustificato deterrente rispetto alla decisione del convenuto di resistere alle pretese risarcitorie illiquide e, di riflesso, un incentivo alla formulazione di domande risarcitorie sproporzionate – confidando l’attore nell’indiretta pressione costituita dall’applicazione della norma in esame – per di più disincentivando soluzioni transattive. Si deve quindi concludere che il carattere liquido o comunque agevolmente liquidabile dell’obbligazione dedotta in giudizio costituisca presupposto per l’operatività dell’art. 1284, quarto comma, c.c. e che, conseguentemente, la previsione non trova applicazione nell’ipotesi in cui sia dedotta in giudizio un’obbligazione risarcitoria derivante dall’inadempimento di una obbligazione diversa da quella pecuniaria”;
– nel caso di specie, viene in rilievo un’obbligazione risarcitoria, che costituisce un debito di valore, è priva del carattere di liquidità e necessita di liquidazione-giudiziale”;
– conseguentemente, in tale ipotesi non può operare la “ratio” posta alla base dell’art. 1284, comma 4, c.c., che (alla luce delle argomentazioni espresse da Cass. 28036/2025 e 21806/2025) risulta inapplicabile al caso di specie”.
Una soluzione logica, che dovrebbe costituire, salvo ulteriori reviréments di legittimità, il principio applicabile nel futuro.

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