Nel complesso sistema della responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale, la tutela del terzo trasportato rappresenta da tempo un campo in cui il legislatore ha cercato di garantire la massima protezione al soggetto danneggiato, semplificando il percorso risarcitorio e alleggerendo il peso probatorio a suo carico.
Una recente pronuncia del Tribunale di Milano (Trib. Milano, Sez. X, G.U. dott.ssa Iori, n. 183 del 9.1.2026) torna ad affrontare il tema, inserendosi in un quadro interpretativo già ampiamente sviluppato dalla giurisprudenza di legittimità, ma introducendo un ulteriore profilo di particolare interesse: quello relativo alla posizione di un ente assistenziale straniero intervenuto in surroga per ottenere il rimborso delle somme corrisposte al soggetto danneggiato.
La decisione permette di riflettere non solo sull’ambito applicativo dell’art. 141 del Codice delle Assicurazioni, ma anche sui limiti della legittimazione ad agire quando, accanto al danneggiato diretto, interviene un soggetto terzo che agisce in via surrogatoria.
Si tratta di un’azione del terzo trasportato su un veicolo verso UCI, società che gestisce i sinistri stradali avvenuti in Italia causati da veicoli con targa estera, con intervento autonomo sempre verso quest’ultima dell’Ente Assistenziale di Diritto Pubblico straniero che aveva parzialmente indennizzato la medesima danneggiata nel Paese di provenienza della stessa.
La vicenda riguarda un sinistro stradale avvenuto nel territorio italiano, nel quale la terza trasportata su un veicolo con targa straniera subiva un danno in seguito alla collisione con un altro motoveicolo, il quale invadeva la opposta semicarreggiata e causava lo scontro.
L’attrice danneggiata agiva come terza trasportata verso UCI, quale gestore del sinistro per conto del vettore e della Compagnia straniera. Interveniva altresì l’Ente Assistenziale di Diritto Pubblico estero in surroga, ex art. 144 C.d.S., per vedersi rimborsato quanto pagato all’attrice a titolo di indennizzo per aver subito il danno in qualità di terza trasportata.
Il Tribunale di Milano riteneva fondata la domanda dell’attrice, danneggiata diretta, verso UCI, mentre rigettava quella dell’Ente tedesco.
Con accurata motivazione, il Tribunale si riferiva all’art. 141 d.lgs. 209/2005, che l’attrice aveva posto a fondamento della propria azione, sottolineando che: “Ne consegue che il terzo trasportato, che si avvalga dell’azione di cui all’art. 141 cod. ass. priv, deve provare di avere subito un danno a seguito del sinistro, ma non le concrete modalità dell’incidente allo scopo di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti, trattandosi di accertamento non richiesto dall’art. 141 citato. Ne deriva che l’unico onere che incombe su parte attrice è dimostrare la qualità di trasportata sul veicolo ed il pregiudizio riportato in conseguenza dell’incidente”.
Sottolineava come l’art. 141 D.lgs. 209/2005 fosse stato introdotto per fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela, esonerandolo dal provare il riparto di responsabilità, nel segno di quanto riaffermato dalla Suprema Corte, con sentenza n. 3118, Sez. III, del 7.2.25: “L’art. 141 Del Codice delle assicurazioni private (c. ass.) mira a conferire al terzo danneggiato una protezione rafforzata, consentendogli di agire direttamente nei confronti della compagnia assicurativa del vettore e di ottenere il ristoro del danno subito, indipendentemente dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro purché siano coinvolti almeno due veicoli nell’evento dannoso anche in assenza di un contatto materiale tra gli stessi. Il meccanismo operativo prevede l’anticipazione del risarcimento da parte dell’assicuratore del vettore, il quale conserva la facoltà di esercitare un’azione di rivalsa nei confronti dell’impresa assicuratrice del soggetto civilmente responsabile. Ne consegue che, qualora il sinistro abbia interessato un unico veicolo, l’azione diretta spettante al trasportato danneggiato è esclusivamente quella disciplinata dall’art. 144 c. ass., esperibile nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile (1)” e dalla stessa Corte costituzionale, con ordinanza 4440, 23.12.2008.
Precisa il Tribunale che le Sezioni Unite hanno risolto l’insorto dubbio interpretativo ed: “hanno chiarito come l’azione di cui all’art. 141 cod. ass. priv. presupponga il coinvolgimento di almeno due veicoli proprio in virtù del dato normativo richiamato”.
Infatti: “La Suprema Corte a Sezioni Unite, richiamando anche la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea (sentenza 1° dicembre 2011, Churchill Insurance/Wilkinson), secondo il principio solidaristico “vulneratus ante omnia reficiendus”, ha chiarito che “l’azione diretta prevista dall’art. 141 c.ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall’ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell’assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito; la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l’anticipazione del risarcimento da parte dell’assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest’ultimo nei confronti dell’impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l’azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall’art. 144 c.ass., da esercitarsi nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile“ (Cass. SS. UU. sent. n. 35318/2022).
È, dunque, sufficiente che due o più di due siano i veicoli coinvolti, mentre l’assenza di responsabilità del veicolo trasportante è irrilevante.
Ritiene il Tribunale, invece, che vadano tratte conclusioni opposte per la domanda dell’Ente straniero, affermando che: “Conclusioni del tutto opposte non possono che trarsi rispetto alla domanda proposta da DAK, non legittimata attiva a promuovere l’azione ex art. 141 cod. ass. priv., riservata in virtù dell’ampia ed agevolatrice tutela solo al soggetto effettivamente trasportato e non anche, come in specie, all’ente tedesco, in virtù di quanto chiarito ancora una volta dalla più volte citata pronuncia della Suprema Corte”.
Precisa che: “L’azione proposta da DAK è qualificabile ex art. 144 cod. ass. priv., che, diversamente da quella di cui all’art. 141 cod. ass. priv., richiede la prova della dinamica del sinistro e per l’effetto la responsabilità o corresponsabilità del conducente del mezzo, in specie indicato nella persona di Steven GloPner, di cui l’ente ha chiesto l’accertamento dell’esclusiva responsabilità.
La domanda deve essere respinta poiché l’ente, che ha affermato di agire in surroga dei diritti della danneggiata (in applicazione dell’art. 116 BGB), ha dedotto altresì che il sinistro è stato cagionato dall’esclusiva responsabilità di Steven Glossner, responsabilità che non risulta possibile accertare all’esito dell’istruttoria svolta nei giudizi riuniti”.
Tale ultima argomentazione rappresenta il punto controverso della sentenza.
L’Ente straniero, infatti, ha agito in surroga nei diritti della persona danneggiata.
Come ha stabilito la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez. III, 14.10.2016, n. 20740): “La surrogazione dell’assicuratore, prevista dall’art. 1916 c.c., è una successione a titolo particolare nel diritto vantato dall’assicurato nei confronti del terzo responsabile dell’evento dannoso oggetto della copertura assicurativa. Da questo inquadramento dell’istituto della surrogazione, pacifico in dottrina e secolare nella giurisprudenza di legittimità, discende che l’assicuratore surrogante si sostituisce all’assicurato-danneggiato nei diritti che quest’ultimo vanta nei confronti del terzo responsabile. Tale sostituzione è integrale ed omnicomprensiva. Per effetto della surrogazione il surrogante acquista il credito, le garanzie del credito, gli interessi prodotti dal credito (anche se maturati prima della surrogazione), e si espone ovviamente alle medesime eccezioni che il terzo responsabile avrebbe potuto opporre al danneggiato. Il trasferimento a titolo particolare, dall’assicurato all’assicuratore, del diritto che il primo vantava nei confronti del terzo responsabile, comporta logicamente il trasferimento delle azioni e degli altri istituti processuali che la legge prevede a tutela di quel diritto.
L’assicuratore contro i danni che, in esecuzione del contratto, abbia indennizzato il proprio assicurato, vittima di un sinistro stradale, ha diritto di surrogarsi, ex art. 1916 c.c., nei confronti sia del responsabile dell’incidente che del suo assicuratore per la r.c.a., atteso che, ove la legge (come nella specie) attribuisca alla vittima dell’illecito una pretesa creditoria direttamente nei confronti dell’assicuratore del responsabile, quest’ultimo – non risultando estraneo al rapporto obbligatorio, ma essendo uno dei soggetti tenuto a risarcire il danneggiato (seppure nei limiti del massimale) – diventa debitore dell’assicuratore del danneggiato, al quale si è trasferito, per effetto della surrogazione, il credito risarcitorio” (si veda, sul punto anche Cass. Civ., Sez. III, 23.02.2009, n. 4347; Cass. Civ., Sez. III, 4.06.2007, n. 12939; Trib. Milano, Sez. X civ., G.U. dott. Spera, n. 4932, 26.4.2012 e Trib. Latina, Sez. I, sent. 24.07.2018, n. 1967
L’Ente Assistenziale di Diritto Pubblico straniero, pertanto, surrogandosi nei diritti del danneggiato, subentra nell’identica posizione sostanziale di tale soggetto nei confronti del responsabile del danno, da ciò derivando il diritto di credito richiesto.
Da un punto di vista sistematico, dunque, sorgono dubbi sulla scelta del Tribunale di escludere la possibilità che il soggetto titolare del diritto di surroga possa subentrare nella medesima posizione giuridica del creditore originario. Se tale soggetto può succedere nei diritti del danneggiato, non si comprende per quale ragione dovrebbe perdere proprio il beneficio dell’azione semplificata prevista dall’art. 141 Codice delle Assicurazioni.
La decisione sembra introdurre una distinzione, favorevole solo per il terzo trasportato, che non emerge chiaramente dal dato normativo. La qualifica dell’azione come ex art. 144 C.d.A., anziché ex art. 141 C.d.A. pare essere una scelta unilaterale del Giudice Unico, che prescinde anche dal dedotto dell’intervenuta.
La pronuncia del Tribunale di Milano conferma l’orientamento ormai consolidato volto a rafforzare la tutela del terzo trasportato, ribadendo la natura agevolata dell’azione prevista dall’art. 141 del Codice delle Assicurazioni e l’irrilevanza dell’accertamento delle responsabilità nella fase iniziale della domanda risarcitoria.
Sul versante dell’azione del soggetto titolare del diritto di surroga, invece, l’esclusione dell’Ente straniero dalla possibilità di avvalersi della medesima azione sembra introdurre una lettura restrittiva della norma che contrasta con la sistematica dell’ art. 141 C.d.A. e dell’art. 1916 c.c. Una questione che, con ogni probabilità, non mancherà di alimentare ulteriori riflessioni dottrinali e nuovi arresti giurisprudenziali.
Lascia un commento