Surrogazione dell’assicuratore e azione di regresso: la Cassazione esclude l’azione diretta contro la Compagnia del corresponsabile.

Con la sentenza n. 18559 dell’8 giugno 2026, la Terza Sezione civile della Corte di Cassazione ha affrontato una questione destinata ad assumere rilievo ben oltre il settore della responsabilità sanitaria: la configurabilità di un’azione direttamente esperibile dall’assicuratore della responsabilità civile che abbia risarcito il danneggiato nei confronti dell’assicuratore di un altro corresponsabile del danno.

La pronuncia tratta diversi aspetti rilevanti, tra cui la disciplina della solidarietà passiva, il regresso tra coobbligati e l’istituto della surrogazione dell’assicuratore, offrendo una ricostruzione sistematica dei rapporti che intercorrono tra responsabili civili e rispettivi assicuratori.

L’interesse della decisione, tuttavia, non risiede esclusivamente nella soluzione adottata, ma soprattutto nell’impostazione metodologica seguita dalla Suprema Corte. Diversamente dai giudici di merito, che avevano concentrato l’attenzione sul coordinamento tra le diverse coperture assicurative e sull’interpretazione delle clausole contrattuali, la Cassazione individua, quale questione logicamente prioritaria, l’esistenza stessa dell’azione esercitata dall’assicuratore ricorrente. Solo una volta verificata la titolarità del diritto fatto valere, infatti, può assumere rilievo il tema dell’operatività delle singole polizze e della prevalenza di una rispetto all’altra.

La decisione costituisce così un’importante occasione per ribadire la natura dell’assicurazione della responsabilità civile, disciplinata dall’art. 1917 c.c., e per riaffermare il principio secondo cui l’obbligazione dell’assicuratore resta confinata nell’ambito del rapporto di garanzia instaurato con il proprio assicurato, senza trasformarsi, salvo espressa previsione normativa, in un’obbligazione nei confronti di altri soggetti estranei alla disciplina contrattuale.

 

La controversia trae origine da un giudizio di responsabilità sanitaria instaurato nei confronti di una struttura ospedaliera e dell’équipe medica che aveva eseguito un intervento chirurgico, conclusosi con gravissime lesioni permanenti riportate dal paziente.

All’esito del giudizio di merito veniva accertata la responsabilità concorrente della struttura e dei sanitari, con conseguente condanna solidale al risarcimento del danno e operatività delle rispettive coperture assicurative.

L’assicuratore della struttura sanitaria, dopo avere corrisposto al danneggiato somme di denaro pari alla quota di responsabilità propria e di uno dei sanitari, agiva nei confronti della compagnia che assicurava uno dei medici coinvolti, per ottenere il rimborso di quanto pagato oltre la propria quota, ottenendo inizialmente un decreto ingiuntivo pari all’importo versato in eccedenza.

L’opposizione proposta dall’assicuratore del sanitario veniva accolta dal Tribunale di Milano e la relativa decisione era confermata dalla Corte d’appello, la quale riteneva che, in forza delle clausole contrattuali, la polizza della struttura operasse come assicurazione a primo rischio.

Investita del ricorso, la Corte di cassazione ha ritenuto, tuttavia, che il tema della operatività delle polizze non costituisse il reale nodo della controversia, individuando nella proponibilità dell’azione esercitata dall’assicurazione della struttura sanitaria la questione logicamente e giuridicamente preliminare.

 

La Corte, in primo luogo, afferma che la questione concernente l’inesistenza di un’azione diretta dell’assicuratore della struttura nei confronti dell’assicuratore del sanitario costituisce una questione pregiudiziale in senso logico, idonea ad assorbire ogni altra indagine.

Precisa, infatti, che “la questione dell’insussistenza di un’azione diretta di xxxxxx nei confronti dell’assicuratore del professionista costituisce questione pregiudiziale e assorbente”.

La Suprema Corte sposta l’attenzione dal rapporto tra polizze al rapporto tra situazioni giuridiche soggettive, verificando preliminarmente se esista, nell’ordinamento, un diritto sostanziale azionabile dalla Compagnia assicurativa nei confronti dell’assicuratore del soggetto solidalmente responsabile (si veda anche, sul punto, Cass. Civ., Sez. III, n. 3173 del 18.02.2016 e Cass. Civ., Sez. III, 25.02.21, n. 5259).

Una volta individuato il corretto ordine logico delle questioni e la preliminarietà della questione circa la legittimazione attiva dell’assicurazione della struttura sanitaria, la Suprema Corte ricostruisce la natura del contratto  di assicurazione della responsabilità civile.

Richiamando l’art. 1917 c.c., osserva che l’obbligazione dell’assicuratore ha natura esclusivamente indennitaria e consiste nel tenere indenne il proprio assicurato dalle conseguenze patrimoniali della responsabilità; chiarisce, perciò, che “l’obbligo dell’assicuratore […] non si traduce in una responsabilità solidale dell’assicuratore verso il terzo o verso altri soggetti che abbiano pagato al terzo”.

La Cassazione riafferma così un orientamento consolidato secondo cui il contratto di assicurazione della responsabilità civile non modifica il rapporto obbligatorio risarcitorio, ma introduce esclusivamente un distinto rapporto di garanzia.

La sentenza ha affrontato, poi, il tema della surrogazione.

La ricorrente aveva prospettato, in modo non completamente lineare, differenti ricostruzioni della propria pretesa (surrogazione, regresso, pagamento del debito altrui). La Corte ha, dunque, osservato che mancava una precisa qualificazione giuridica del pagamento eseguito, sottolineando che “la ricorrente non ha chiarito quale fosse il titolo giuridico del pagamento eseguito”.

Tale precisazione non ha una rilevanza soltanto processuale. Essa richiama un principio, sulla base del quale il giudice non può individuare autonomamente il titolo sostanziale della domanda quando la parte abbia prospettato ricostruzioni incompatibili tra loro.

Successivamente, la Cassazione ha esaminato la disciplina degli artt. 1299, 1203 e 1916 c.c., escludendo che da tali disposizioni possa ricavarsi un diritto nei confronti dell’assicuratore del corresponsabile. Mediante un’affermazione granitica, la Suprema Corte ha stabilito che “non si dà surrogazione in un diritto inesistente”.

L’affermazione sintetizza il ragionamento della Corte, secondo il quale la surrogazione presuppone che il soggetto nel quale ci si surroga sia l’effettivo titolare del diritto azionato in giudizio.

Tuttavia, come insegna la giurisprudenza di legittimità e come è stato chiarito anche nella parte introduttiva della citata pronuncia, il corresponsabile del danno non è titolare di alcun credito verso l’assicuratore dell’altro corresponsabile.

L’unico diritto che il corresponsabile può vantare riguarda esclusivamente la possibilità di agire in regresso nei confronti dell’altro debitore solidale, il quale, a sua volta, potrà chiamare in causa la propria compagnia assicurativa, per essere manlevato dalla stessa, introducendo così un autonomo rapporto giuridico.

Ne consegue che l’assicuratore che si surroga nella posizione del proprio assicurato può succedere esclusivamente in quel diritto, mai nel rapporto assicurativo intercorrente tra il corresponsabile e la sua compagnia.

Per tali ragioni, la Corte di Cassazione ha formulato il seguente principio di diritto: “L’assicuratore della responsabilità civile d’un condebitore solidale […] può surrogarsi nel credito di regresso che il proprio assicurato abbia nei confronti d’un altro coobbligato, ma non nei confronti dell’assicuratore della r.c. di quest’ultimo”.

 

La pronuncia riporta la soluzione della controversia, al contrario della prospettazione dei giudici di merito, entro la corretta architettura dei rapporti obbligatori derivanti dall’assicurazione della responsabilità civile.

La Corte non introduce un nuovo principio in materia di surrogazione, ma ribadisce, con particolare rigore, la disciplina dell’art. 1917 c.c. e i suoi presupposti applicativi, chiarendo che l’istituto non può operare oltre i limiti della posizione giuridica nella quale il solvens subentra.

Ne deriva una netta riaffermazione dell’autonomia tra il rapporto risarcitorio che lega i corresponsabili del danno e il distinto rapporto contrattuale intercorrente tra ciascun responsabile e il proprio assicuratore. Il contratto di assicurazione della responsabilità civile continua così a produrre effetti esclusivamente tra le parti che lo hanno stipulato, salvo le ipotesi eccezionali nelle quali il legislatore attribuisce al terzo un’azione diretta (circolazione dei veicoli, responsabilità derivanti dalla caccia).

Da un punto di vista pratico, la decisione impone alle compagnie assicuratrici di individuare con particolare attenzione il titolo giuridico dell’azione di recupero delle somme corrisposte al danneggiato. L’assicuratore che abbia pagato oltre la quota di spettanza potrà agire, per effetto della surrogazione, nei confronti del corresponsabile del danno nei limiti del diritto di regresso spettante al proprio assicurato, ma non potrà estendere tale pretesa all’assicuratore del corresponsabile, il quale resta estraneo al rapporto obbligatorio derivante dalla responsabilità civile.

La sentenza contribuisce, pertanto, a rafforzare un’impostazione rigorosamente sistematica dell’art. 1917 c.c., confermando che la funzione dell’assicurazione della responsabilità civile è quella di trasferire il rischio economico della responsabilità sul piano interno del rapporto di garanzia, senza alterare la struttura soggettiva del rapporto risarcitorio né ampliare il campo dei soggetti legittimati passivi.

 

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